ASTI DOCG, LA MODIFICA AL DISCIPLINARE È UFFICIALE: ARRIVA IL ROSÉ, CAMBIANO RESE E CONFEZIONAMENTO

Già applicabile in Italia in base al decreto ministeriale 13 marzo 2026, è ora formalmente completato anche a livello europeo l'iter della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Asti». Il comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2026, dà conto della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C del 31 luglio 2026 (comunicazione C/2026/4239), dell'approvazione definitiva della modifica che era stata varata con decreto ministeriale 13 marzo 2026, a sua volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026. In base all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica è applicabile su tutto il territorio dell'Unione europea a partire dal 31 luglio scorso: per una delle denominazioni italiane più orientate all'export – l'Asti DOCG destina all'estero circa il 90% della propria produzione – sono novità importanti, che riguardano da vicino viticoltori, case spumantiere e tecnici di cantina.


Il cuore della novità: nasce l'Asti Rosé


Il cambiamento più rilevante riguarda l'introduzione, per la prima volta nella storia della denominazione, della tipologia Asti Rosato o Rosé (e della versione Asti Spumante Metodo Classico Rosato o Rosé). Non si tratta di un vino monovarietale: il disciplinare prevede un uvaggio tra il Moscato bianco destinato all'Asti DOCG, in percentuale variabile dal 70 al 90%, e il Brachetto destinato al Brachetto d'Acqui DOCG, dal 10 al 30%, con la possibilità per le cantine di modulare profumo, struttura e dolcezza a seconda dello stile ricercato e del mercato di destinazione, dal dolce fino all'extra brut. La modifica interviene su più articoli del testo: l'articolo 1 (con l'aggiunta della nuova tipologia), l'articolo 2 (base ampelografica), l'articolo 4 (rese e gradazioni), l'articolo 5 (resa uva/vino e vinificazione) e l'articolo 6 (caratteristiche organolettiche e chimiche).


Il percorso che ha portato a questo traguardo, avviato dal Consorzio di tutela alla fine del 2023, era già stato presentato pubblicamente lo scorso aprile a Vinitaly, dove le aziende avevano brindato per la prima volta al nuovo prodotto; la pubblicazione di agosto ne segna ora il completamento formale sul piano europeo. «Questa nuova tipologia costituisce un unicum nel panorama italiano», aveva dichiarato Stefano Ricagno, presidente del Consorzio Asti DOCG, sottolineando che il prodotto unisce due vitigni diversi, entrambi aromatici. Il Consorzio ha stimato una produzione iniziale di 5 milioni di bottiglie per il primo anno, indicando come pubblico di riferimento privilegiato, secondo le indicazioni diffuse dallo stesso Consorzio, le consumatrici tra i 35 e i 50 anni, con buona familiarità con il vino e propensione alla sperimentazione.


Sul piano agronomico, per il Brachetto destinato all'Asti Rosato la resa massima delle uve è fissata a 8 tonnellate per ettaro, mentre per il Moscato bianco destinato alla nuova tipologia resta fissata a 10 tonnellate per ettaro. Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è del 9% vol. per la versione spumante e del 10% vol. per il metodo classico; la resa uva/vino è stabilita al 75%, con un comma specifico dedicato alle modalità di vinificazione della tipologia rosata. Dal punto di vista analitico il documento unico consolidato fissa per l'Asti Rosato o Rosé un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,50% vol. (di cui svolto non inferiore a 6,00% vol), un'acidità totale minima di 4,5 g/l e un estratto non riduttore minimo di 15,0 g/l. Per l'Asti Rosato Metodo Classico i valori minimi sono pari a 12,00% vol. di titolo alcolometrico totale, 5,5 g/l di acidità totale e 17,0 g/l di estratto non riduttore.


Confezionamento, legame con il territorio e organismo di controllo


Il disciplinare aggiornato interviene anche sull'articolo 8: tra le modifiche alle disposizioni di confezionamento rese note dal Consorzio figurano l'eliminazione del peso minimo delle bottiglie – una scelta orientata alla sostenibilità, che permette alle cantine di adottare soluzioni più leggere riducendo l'impatto ambientale – e l'abolizione dell'obbligo di riportare la dicitura «Asti» sui tappi. Interviene poi sull'articolo 9, dove viene aggiornata la descrizione del legame con l'ambiente per tenere conto della nuova tipologia di prodotto. Un ulteriore intervento, di natura più amministrativa ma non meno significativo per gli operatori, riguarda l'articolo 10: in attuazione del regolamento (UE) 2024/1143, che ha superato il precedente impianto del regolamento (UE) n. 1308/2013, il disciplinare non riporta più nome e indirizzo dell'organismo di controllo, sostituiti da un rinvio alla pubblicazione di tali informazioni sul sito internet dell'autorità competente. Il testo, infine, è stato oggetto di alcune correzioni formali (aggiornamento di riferimenti normativi, titoli degli articoli, refusi) che non incidono sul contenuto sostanziale delle regole di produzione. Restano invece invariate, va sottolineato per chi lavora quotidianamente con la denominazione, le caratteristiche produttive e analitiche del Moscato d'Asti, del Moscato d'Asti vendemmia tardiva e delle tipologie legate alle sottozone Santa Vittoria d'Alba e Strevi: la riforma non tocca il cuore della produzione dolce e aromatica su cui si fonda la reputazione storica della denominazione, ma amplia la gamma accanto ad essa.


Le opportunità per la filiera


Per il Consorzio di tutela e per le case produttrici la novità arriva in un momento in cui il tema non è certo quello di allargare la produzione, quanto piuttosto quello opposto: offrire ai consumatori un prodotto nuovo e ai produttori nuovi canali e nuovi spazi di mercato per una denominazione che negli ultimi mesi fatica a collocare interamente la propria produzione. Nei primi cinque mesi del 2026 il saldo dei contrassegni di Stato per l'Asti imbottigliato si è fermato a 31,5 milioni di pezzi, il 4% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025; a fine luglio, secondo quanto riferito dal Consorzio, gli imbottigliamenti complessivi di Asti Spumante e Moscato d'Asti nel primo semestre viaggiavano intorno ai 40 milioni di bottiglie.


Proprio per contenere l'offerta di fronte a un mercato che richiede attenzione, per la vendemmia 2026 è stata fissata una resa massima di 85 quintali per ettaro, con 15 quintali di supero. Il dato segna una riduzione rispetto alla vendemmia 2025, quando la resa deliberata era stata di 90 quintali per ettaro, di cui 5 quintali sottoposti a stoccaggio, con un'eventuale eccedenza fino al 20%.

È in questo contesto, non in quello di un'espansione della base produttiva, che va letta la nuova tipologia Asti Rosato o Rosé: uno strumento per aprire, accanto al Moscato d'Asti e all'Asti Spumante tradizionali, un segmento di mercato ulteriore e diversificare l'offerta della denominazione. L'uvaggio con il Brachetto, vitigno già coltivato nella stessa area di produzione e dotato di una propria tradizione enologica (è alla base del Brachetto d'Acqui DOCG), consente di valorizzare un patrimonio ampelografico locale senza toccare la zona di produzione delimitata, che resta quella dei 51 comuni delle province di Asti, Cuneo e Alessandria già riconosciuti dal disciplinare. Per i tecnici di cantina e i trasformatori la sfida nell'immediato sarà mettere a punto i protocolli di vinificazione e di presa di spuma per una base rosata che ha esigenze diverse, in termini di gestione e di stabilità del colore, rispetto alla tradizionale base Moscato.