COSTA D’AMALFI DOC, IL TINTORE DI TRAMONTI ENTRA NEL DISCIPLINARE CON UNA TIPOLOGIA DEDICATA
Il Tintore conquista uno spazio autonomo nel disciplinare della Costa d’Amalfi Doc. Con il decreto del 15 settembre 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre, il Ministero dell’Agricoltura ha approvato la modifica ordinaria della denominazione campana, introducendo tra le novità più significative il Costa d’Amalfi Tramonti Tintore. Le nuove disposizioni decorrono dalla campagna vendemmiale 2026/2027.
La modifica era stata richiesta il 27 novembre 2025 dal Consorzio di tutela Vita Salernum Vites, con il parere favorevole della Regione Campania. Il Comitato nazionale vini DOP e IGP si è espresso favorevolmente il 28 luglio 2026 e la proposta è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto. Nel corso della procedura era stata presentata un’opposizione, successivamente ritirata.
Il cambiamento di maggiore rilievo riguarda il Tintore, vitigno storico particolarmente legato al territorio di Tramonti. Nel precedente disciplinare era previsto soltanto come componente del Costa d’Amalfi Tramonti rosso e rosato, con una presenza minima del 20%, insieme a Piedirosso, Sciascinoso e Aglianico. Con le nuove regole nasce invece il Costa d’Amalfi Tramonti Tintore, ottenuto per almeno l’85% da uve Tintore; il restante 15% può provenire da altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione in provincia di Salerno.
Per questa nuova tipologia la resa massima è fissata a 9 tonnellate di uva per ettaro, come per gli altri rossi delle sottozone, mentre le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5%. All’immissione al consumo il Tramonti Tintore deve presentare almeno 11,5% vol., acidità totale minima di 5 grammi per litro ed estratto non riduttore di almeno 20 grammi per litro.
Specifiche anche le regole sull’affinamento. Il Costa d’Amalfi Tramonti Tintore può essere commercializzato soltanto dopo almeno 24 mesi di invecchiamento, calcolati dal 1° novembre dell’anno della vendemmia. Se almeno un anno viene trascorso in legno, il vino può utilizzare la menzione “riserva”. Si tratta quindi di una scelta che non si limita a riconoscere il vitigno in etichetta, ma gli attribuisce una precisa collocazione qualitativa all’interno della denominazione.
Un'altra modifica riguarda le operazioni di cantina. Il disciplinare continua a stabilire che vinificazione, elaborazione, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento debbano avvenire nella zona di produzione delle uve, ma introduce espressamente la possibilità di effettuare queste operazioni anche nel Comune di Agerola, che non rientra nell’area di produzione delle uve della Doc. Nel precedente disciplinare questa deroga non era prevista.
Resta invece sostanzialmente confermata l'architettura della denominazione. La Costa d’Amalfi Doc comprende bianco, bianco passito, bianco spumante, rosso, rosso passito e rosato, oltre alle sottozone Ravello, Tramonti e Furore. Le tipologie passito e spumante erano già presenti nel disciplinare precedente e non costituiscono quindi una novità della modifica del 2026.
La zona di produzione della denominazione comprende tredici Comuni della provincia di Salerno: Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi e Conca dei Marini. All’interno di questo territorio sono delimitate le tre sottozone: Furore, Ravello e Tramonti.
Riconosciuta come Doc nel 1995, la Costa d’Amalfi rappresenta una viticoltura fortemente condizionata dalla conformazione del territorio, con vigneti collinari e terrazzati e una presenza importante di varietà locali. L’ingresso del Tramonti Tintore come tipologia autonoma rafforza proprio questa componente identitaria, trasformando uno dei vitigni più caratteristici della viticoltura della Costiera in un nome direttamente riconoscibile nell’ambito della denominazione.