Granaio Italia: entro il 20 ottobre prima registrazione per le giacenze cerealicole

Il decreto “Granaio Italia” entra concretamente nel vivo: gli operatori della filiera cerealicola hanno l’obbligo di effettuare entro il 20 ottobre 2025 la prima comunicazione relativa al trimestre luglio-agosto-settembre.

La scadenza segna il primo passo operativo del sistema telematico di monitoraggio delle produzioni cerealicole previsto dal Decreto Ministeriale 1 ottobre 2024 n. 507566, modificato poi da un nuovo decreto del 30 gennaio 2025.  La normativa estende l’obbligo di registrazione a tutti gli operatori che acquistano o cedono cereali, a condizione che superino specifiche soglie minime annue: per esempio 30 tonnellate per il frumento duro, 80 tonnellate per il mais, 40 per l’orzo.

 

La registrazione dovrà coprire le movimentazioni di nove categorie cerealicole: frumento duro, frumento tenero e segalato, mais, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola.

Le comunicazioni vanno effettuate entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (quindi entro il 20 ottobre per il trimestre luglio-settembre).  In caso di inadempienze, sono previste sanzioni amministrative che oscillano tra 500 e 4.000 euro, a seconda dell’entità della violazione. Le sanzioni, inizialmente previste già con l’entrata in vigore, erano state posticipate al 31 luglio 2025 in seguito al Decreto Milleproroghe 2024 (art. 19, DL n. 202).

 

Non tutti gli operatori sono obbligati a tenere il registro

Non tutti gli operatori della filiera sono obbligati a iscriversi al nuovo registro telematico. Il decreto attuativo del “Granaio Italia” (DM 1 ottobre 2024 n. 507566 e successive modifiche) esclude infatti alcune categorie per evitare inutili appesantimenti burocratici.
Restano esenti dall’obbligo le aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico, che utilizzano i cereali prodotti per l’autoconsumo aziendale come mangime o foraggio, senza immetterli sul mercato. Sono escluse anche le imprese produttrici di mangimi, già soggette a sistemi di tracciabilità propri nell’ambito delle normative europee sulla sicurezza alimentare.

Un’altra deroga riguarda le partite movimentate verso strutture private o associative al momento della trebbiatura – quali cooperative, consorzi agrari o centri di raccolta – quando il prodotto resta di proprietà del produttore. In questi casi la registrazione non è richiesta, a meno che la struttura non effettui la vendita per conto dei soci: in tal caso, l’obbligo ricade sul soggetto che commercializza il cereale.

 

Più burocrazia per gli agricoltori, ma anche più trasparenza del mercato (almeno si spera)

L’avvio operativo di Granaio Italia segna una svolta significativa per la filiera cerealicola nazionale. L’obbligo di registrare trimestralmente le giacenze e le movimentazioni dei cereali, pur comportando nuovi oneri amministrativi per i produttori e gli stoccatori, risponde a un’esigenza strategica di lungo periodo: disporre finalmente di dati certi e aggiornati sulla produzione e sulle scorte.

Dal punto di vista operativo, il provvedimento richiede alle imprese agricole di familiarizzare con la piattaforma telematica del MASAF e di organizzare una tracciabilità interna più rigorosa, spesso in strutture che finora operavano con sistemi gestionali eterogenei o parzialmente manuali.

Questo inevitabilmente comporta tempi e costi di adattamento, specie le aziende di modeste dimensioni o i centri di stoccaggio consortili.

Tuttavia, i benefici potenziali appaiono non trascurabili.


Un monitoraggio nazionale delle giacenze dovrebbe consentire di ridurre le asimmetrie informative che oggi favoriscono le grandi piattaforme di trading internazionale e penalizzano i produttori primari. Disporre di dati ufficiali e pubblici, validati a livello ministeriale, può rafforzare la capacità contrattuale delle imprese agricole e migliorare la programmazione delle semine.

In prospettiva “Granaio Italia” potrebbe diventare uno strumento di governance economica e di sicurezza alimentare, allineando l’Italia ai modelli già in uso in Francia o Spagna. A patto, però, che l’obbligo non si trasformi in un ulteriore adempimento burocratico fine a sé stesso, ma evolva in un vero sistema di conoscenza condivisa e utile al settore.