IL CONSIGLIO UE ADOTTA FORMALMENTE IL PACCHETTO VINO
Con il voto unanime del Consiglio agricolo dell’Unione europea di Bruxelles del 23 febbraio 2026, il “Pacchetto vino” ha ottenuto l’approvazione definitiva che ne determina l’entrata in vigore formale 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, avvenuta il 26 febbraio scorso. Il regolamento mira a definire un “quadro strategico modernizzato a sostegno di un settore vitivinicolo dell’Ue competitivo, resiliente e orientato al futuro”, affrontando nodi che da decenni caratterizzano la politica comunitaria sul vino, dal controllo dell’offerta alle dinamiche di consumo, passando per resilienza climatica, etichettatura e promozione internazionale.
La genesi di questo pacchetto è radicata in una lunga evoluzione delle politiche comunitarie di mercato. La regolazione del settore vinicolo nell’Unione ha attraversato fasi complesse sin dagli anni ’80 e ’90, quando l’eccesso di produzione rispetto alla domanda spinse le istituzioni europee a introdurre meccanismi di intervento pubblico e, successivamente, a incentivare l’estirpazione volontaria dei vigneti come strumento di stabilizzazione dell’offerta. Con il passare degli anni, cambiamenti nei comportamenti dei consumatori - con un calo prolungato dei consumi interni e una crescente domanda di prodotti a minor gradazione alcolica - e pressioni concorrenziali nei mercati internazionali hanno reso evidenti le limitazioni di un sistema basato su regole e incentivi concepiti in un contesto economico profondamente diverso rispetto a quello attuale.
Il Pacchetto vino nasce quindi da un processo di confronto tra Commissione, Parlamento europeo e Stati membri durato oltre un anno. Dopo la presentazione della proposta legislativa da parte della Commissione europea nel marzo 2025, e i negoziati interistituzionali conclusi con un accordo provvisorio a dicembre, il Parlamento ha adottato il testo con ampia maggioranza il 10 febbraio scorso, segnando un sostegno trasversale alle misure proposte. Il via libera del Consiglio Ue rappresenta l’ultimo passaggio politico prima dell’effettiva operatività delle norme.
Gli Stati membri potranno ora decidere se finanziare l’estirpazione definitiva dei vigneti come strumento per regolare l’offerta, mentre la fine del regime dei diritti d’impianto – che limitava la possibilità di nuove piantagioni per contenere la sovrapproduzione – è stata posticipata, conferendo maggiore flessibilità ai viticoltori. La logica che sottende queste scelte è quella di consentire agli Stati membri di modulare strumenti di mercato per adeguare l’offerta alle effettive dinamiche di domanda, un principio che sostituisce progressivamente la regolazione rigida del passato.
Dal punto di vista italiano l’impatto di queste novità è potenzialmente significativo. L’Italia è uno dei principali produttori di vino al mondo, con un settore che genera oltre 14 miliardi di euro di fatturato, circa 241mila imprese e una superficie vitata di oltre 680mila ettari, caratterizzata da un’eccezionale biodiversità con centinaia di varietà autoctone. La possibilità di sostenere interventi di ristrutturazione e stabilizzazione dell’offerta può contribuire a mitigare le pressioni su prezzi e redditività legate alla contrazione dei consumi interni e alle difficoltà dell’export, pur richiedendo un attento equilibrio tra difesa della produzione e tutela delle identità territoriali.
Inoltre, la flessibilità nelle regole di impianto può offrire alle aziende italiane margini per investire in nuove varietà e tecniche più adatte ai cambiamenti climatici e alle tendenze dei consumatori, inclusa l’espansione della produzione di vini a basso contenuto alcolico con etichettature più chiare. La maggiore capacità di finanziare distillazione, vendemmia verde e altri strumenti di gestione del rischio, insieme al riconoscimento dell’enoturismo quale leva di competitività, può rafforzare la resilienza delle filiere locali, ove queste siano integrate con strategie territoriali e di valorizzazione culturale.
Il pacchetto non sarà tuttavia privo di sfide. La sua efficacia dipenderà dalla capacità degli Stati membri di tradurre le norme in programmi di spesa efficaci e tempestivi, oltre che dall’adeguatezza delle risorse stanziate nei piani strategici nazionali della Pac post-2027. Per l’Italia, ciò richiederà un coordinamento tra istituzioni, consorzi di tutela e imprese per orientare gli interventi verso obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale, preservando al contempo la ricchezza delle produzioni vitivinicole.
In questo senso il Pacchetto vino rappresenta un momento di svolta: non una soluzione definitiva alle criticità storiche del comparto, ma un quadro normativo aggiornato che, se ben attuato, può sostenere la transizione verso un modello competitivo e resiliente nel lungo periodo.
Le novità del Pacchetto Vino in sintesi
Il Regolamento (UE) 2026/471, pubblicato nella GUUE il 26 febbraio 2026, interviene sul regime delle autorizzazioni per gli impianti viticoli modificando il Reg. (UE) n. 1308/2013 (OCM unica).
La proroga è di otto anni: il sistema delle autorizzazioni, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2030, viene esteso fino al 31 dicembre 2038. Si tratta quindi di una stabilizzazione di medio periodo del meccanismo di controllo del potenziale produttivo, ritenuto essenziale per evitare espansioni incontrollate in un contesto di consumi stagnanti.
Resta confermata la regola generale secondo cui ogni Stato membro può rilasciare annualmente nuove autorizzazioni per una superficie pari all’1% della superficie vitata nazionale, con possibilità di fissare percentuali inferiori o applicare restrizioni regionali motivate da squilibri di mercato o esigenze qualitative.
Per quanto riguarda la gestione delle autorizzazioni già concesse il regolamento introduce maggiore flessibilità sui termini di utilizzo in presenza di cause di forza maggiore o crisi di mercato, consentendo agli Stati membri di evitare sanzioni automatiche nei casi debitamente giustificati.
Sul fronte della gestione dell’offerta il regolamento rende strutturale la possibilità per gli Stati membri di attivare misure quali vendemmia verde, distillazione di crisi ed estirpazione definitiva. L’estirpazione può essere finanziata nell’ambito dei programmi nazionali di sostegno senza obbligo di reimpianto, quale strumento di riduzione strutturale del potenziale in aree con eccedenze persistenti. Non si tratta di un obbligo europeo, ma di una facoltà nazionale attivabile in presenza di squilibri.
Per la promozione nei mercati dei Paesi terzi il regolamento mantiene il livello ordinario di cofinanziamento europeo fino al 50% delle spese ammissibili, con possibilità per gli Stati membri di integrare con fondi nazionali fino al 30%, arrivando in taluni casi a coperture complessive prossime all’80% del progetto.
In materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, resta la possibilità di finanziare interventi per l’adattamento climatico, compreso il reimpianto con varietà più resistenti o modifiche di sesto d’impianto e sistemi di allevamento. Il livello di aiuto può arrivare fino al 75% dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e al 50% nelle altre aree, secondo la disciplina generale dei programmi vitivinicoli.
Per i vini dealcolati e parzialmente dealcolati, vengono chiarite le definizioni tecniche: la dicitura “0,0%” è ammessa per prodotti con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,05% vol., mentre le categorie “dealcolato” e “parzialmente dealcolato” seguono soglie precise stabilite nel regolamento.
Nel complesso, il pacchetto non introduce una liberalizzazione, ma consolida un modello di regolazione fino al 2038, rafforzando gli strumenti di adattamento e lasciando agli Stati membri ampi margini di modulazione in funzione delle condizioni di mercato nazionali e regionali.