IMBALLAGGI COMPOSTABILI, OBBLIGO IN VIGORE. DEROGHE PER L’ORTOFRUTTA E SANZIONI DAL 2030
L’obbligo di compostabilità certificata è in vigore dall’8 agosto 2026. La legge 173/2026 introduce deroghe transitorie per numerosi prodotti freschi e un’esimente per chi acquista con documentazione di conformità. Dal 2030 scatteranno le sanzioni e le restrizioni europee sui formati monouso.
Le imprese ortofrutticole, la ristorazione e le strutture ricettive devono confrontarsi con nuove regole sugli imballaggi in plastica monouso. Il decreto-legge 143/2026, in vigore dall’8 agosto, ha introdotto l’obbligo di compostabilità certificata per determinate confezioni. La legge di conversione 173/2026, in vigore dal 7 ottobre, ne ha modificato le condizioni applicative, prevedendo deroghe e tutele per gli operatori. La norma si avvale della facoltà concessa dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026, di richiedere la compostabilità al posto della riciclabilità, purché l’obbligo sia introdotto prima di quella data e vi siano sistemi adeguati di raccolta dell’umido.
Gli obblighi per le imprese
Il nuovo articolo 226-quinquies del Codice dell’ambiente riguarda le confezioni monouso in plastica per meno di 1,5 chili di ortofrutta fresca preconfezionata e gli imballaggi di alimenti e bevande consumati nei locali di ristorazione, alberghi e catering. Rientrano anche le monoporzioni di condimenti, quali salse, zucchero e panna da caffè, mentre restano escluse alcune confezioni dei cibi da asporto e quelle necessarie a esigenze sanitarie. Sono interessati inoltre gli imballaggi flessibili di cosmetici e prodotti per l’igiene nelle strutture ricettive: la conversione ha aggiunto che deve essere certificato compostabile anche il prodotto contenuto. Gli agriturismi sono interessati in relazione alle attività di ristorazione e ricettività esercitate.
La certificazione deve essere rilasciata da un organismo accreditato secondo la norma UNI EN 13432 o standard europei equivalenti e non sostituisce le regole sui materiali a contatto con gli alimenti. I piatti monouso in plastica restano vietati anche se compostabili.
Ortofrutta, deroga fino agli orientamenti europei
Fino agli orientamenti previsti dall’articolo 25 del PPWR, attesi secondo il dossier della Camera entro il 12 febbraio 2027, l’obbligo non si applica alle confezioni di un lungo elenco di prodotti freschi: frutti delicati come drupacee, piccoli frutti, kiwi e avocado, mele e pere mature, insalate, pomodori, patate, carote e asparagi, fino a funghi coltivati, erbe aromatiche e IV gamma. I prodotti non elencati restano nel perimetro dell’obbligo. La deroga non è un’autorizzazione permanente all’uso della plastica: dal 1° gennaio 2030 il PPWR limita la commercializzazione dei formati monouso dell’allegato V, tra cui alcune confezioni di ortofrutta fresca sotto 1,5 chili, fatte salve le eccezioni previste. Vanno quindi distinti l’obbligo nazionale, già vigente con le sue deroghe, e le restrizioni europee future.
Sanzioni e documentazione
Le sanzioni amministrative, da 2.500 a 25.000 euro e fino al quadruplo del massimo se gli imballaggi superano il 10 per cento del fatturato, si applicano dal 1° gennaio 2030. Non scattano per l’operatore che dimostri di aver acquistato gli imballaggi con idonea documentazione di fabbricante, importatore o distributore, salvo che conoscesse la non conformità o fosse evidente. Per aziende agricole, confezionatori e agriturismi il lavoro è distinguere le confezioni soggette all’obbligo da quelle temporaneamente escluse e conservare le certificazioni dei fornitori. Restano da chiarire l’elenco definitivo dei prodotti esentati, che dipende dagli orientamenti europei, e la documentazione che sarà ritenuta idonea. Con la scadenza del 2030 conterà probabilmente il formato oltre al materiale: è su questo, in particolare per l’ortofrutta, che si concentreranno le scelte di confezionamento.