NUOVA NORMATIVA IMBALLAGGI: ISTRUZIONI PER L’USO PER LE IMPRESE AGRICOLE E AGRITURISTICHE
Dall’8 agosto 2026 le confezioni monouso in plastica di ortofrutta, ristorazione e ospitalità devono essere compostabili certificate, salvo deroghe ed esenzioni. Le sanzioni scatteranno dal 2030: la documentazione dei fornitori è la tutela principale per chi acquista.
Per agricoltori e titolari di agriturismo il primo passo è capire se le proprie confezioni rientrano nell’obbligo introdotto dal decreto-legge 143/2026 e confermato, con modifiche, dalla legge 173/2026. L’obbligo di compostabilità certificata è in vigore dall’8 agosto 2026, mentre le sanzioni, da 2.500 a 25.000 euro, si applicano dal 1° gennaio 2030.
Quali confezioni sono coinvolte
La norma riguarda soltanto gli imballaggi in plastica monouso. Per l’ortofrutta sono le confezioni di prodotti freschi preconfezionati sotto 1,5 chili, con esclusione della vendita sfusa. Per l’agriturismo contano gli imballaggi di alimenti e bevande consumati nei locali di ristorazione, le monoporzioni di condimenti (conserve, salse, zucchero, panna da caffè) e le confezioni flessibili di cosmetici e prodotti per l’igiene per gli ospiti, per le quali deve essere certificato compostabile anche il contenuto. Restano fuori i cibi pronti da asporto, mentre i piatti monouso in plastica sono vietati anche se compostabili. Il testo non prevede esenzioni specifiche per la vendita diretta.
Deroghe ed esenzioni
L’obbligo oggi non si applica alle confezioni dei prodotti freschi elencati dalla legge, tra cui frutta delicata, mele e pere, insalate, pomodori, patate e carote, funghi, erbe aromatiche e IV gamma. È una deroga transitoria, legata agli orientamenti della Commissione europea attesi, secondo il dossier della Camera, entro il 12 febbraio 2027: i prodotti non elencati restano soggetti, salvo le esclusioni dell’allegato V del PPWR. Per gli imballaggi consumati nei locali di ristorazione la legge rinvia all’articolo 25, paragrafo 4, del PPWR: le microimprese possono essere esentate se dimostrano che non è tecnicamente fattibile rinunciare a quell’imballaggio o accedere a un sistema di riutilizzo. L’esenzione va documentata.
Quattro passi per mettersi in regola
- Mappare e classificare. Elencare le confezioni in plastica monouso usate, con prodotto, peso, utilizzo e fornitore, e distinguere quelle soggette da quelle in deroga, esenti o fuori campo.
- Chiedere le prove ai fornitori. Per le confezioni soggette servono la certificazione UNI EN 13432, o standard europei equivalenti, rilasciata da un organismo accreditato, e la dichiarazione di conformità. Una generica dicitura “biodegradabile” non basta, e la sanzione colpisce anche le dichiarazioni ingannevoli.
- Conservare la documentazione. L’esimente protegge chi ha acquistato con idonea documentazione di fabbricante, importatore o distributore, salvo che conoscesse la non conformità o fosse evidente.
- Programmare il 2030. Dal 1° gennaio 2030 il PPWR limita i formati monouso dell’allegato V, tra cui alcune confezioni di ortofrutta fresca sotto 1,5 chili.
Qualche caso concreto
- Vaschette di fragole o pomodorini. Sono nell’elenco: oggi l’obbligo non si applica. Conviene comunque archiviare la scheda del fornitore.
- Arance in sacchetto di plastica monouso da un chilo. Gli agrumi non sono nell’elenco: se il sacchetto è soggetto all’obbligo, il fornitore deve fornire la certificazione UNI EN 13432.
- Marmellata monoporzione a colazione. La vaschetta in plastica è soggetta all’obbligo. I vasetti in vetro, non essendo di plastica, non sono coperti da questa norma.
- Kit cortesia in camera. Per le bustine monouso di shampoo o crema deve essere certificato compostabile anche il contenuto. Un erogatore ricaricabile non è un imballaggio monouso.
- Fornitore che scrive “biodegradabile” in fattura. Non basta: va richiesta la certificazione, altrimenti non si può contare sull’esimente.
Responsabilità e onere per le imprese
La norma è formulata sulla messa a disposizione degli imballaggi sul mercato e riguarda quindi in primo luogo chi li produce, importa e distribuisce; l’esimente per chi li acquista lascia però intendere che anche l’utilizzatore possa rispondere. Per le imprese il carico è soprattutto documentale: classificare le confezioni, conservare le certificazioni e dimostrare di avere diritto alle esenzioni. La legge non prevede nuove comunicazioni o registri e l’esimente alleggerisce la responsabilità di chi acquista, ma l’onere della prova resta sull’impresa. Incide anche l’instabilità del quadro: deroghe transitorie in attesa degli orientamenti europei, riserve della Commissione sul rapporto con la direttiva sulla plastica monouso e restrizioni del PPWR dal 2030. Un chiarimento ufficiale su elenco dei prodotti, esenzioni e documentazione ritenuta idonea aiuterebbe le imprese a pianificare.