PIEMONTE, IN VIGORE L'ORDINANZA ANTI-CALDO : CHE COSA CAMBIA PER LE AZIENDE AGRICOLE

L'atto firmato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio anticipa di circa un mese rispetto all'ordinanza 2025, entrata in vigore il 2 luglio, le misure di tutela per i lavoratori esposti al caldo estremo. Dal 30 maggio al 31 agosto 2026, nei giorni in cui la mappa Worklimate segnala rischio "ALTO" per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, scatta il divieto di lavoro all'aperto tra le 12:30 e le 16:00 per i settori interessati, salvo l'adozione di misure organizzative e tecniche idonee a ridurre il rischio termico.

 

Ieri il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente (Atto 1/2026/XII) per la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature, con decorrenza immediata dal 30 maggio al 31 agosto 2026. Il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 32 della Legge 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, estende e consolida le misure già adottate nelle stagioni estive 2024 e 2025, anticipando quest'anno l'entrata in vigore di circa un mese rispetto all'ordinanza dello scorso anno, che era entrata in vigore il 2 luglio 2025, in risposta alle eccezionali condizioni meteorologiche già in atto sul territorio regionale.

 

Chi è coinvolto

 

L'ordinanza si applica a lavoratori subordinati, autonomi e soggetti equiparati impegnati nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nel settore delle cave e nella logistica, inclusi i cosiddetti rider, cioè coloro che svolgono attività di consegna in ambito urbano con velocipedi o veicoli a motore a due ruote, quando le attività si svolgono all'aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole. Il provvedimento riguarda specificamente le attività classificate come "attività fisica intensa" secondo la categorizzazione della piattaforma Worklimate (INAIL-CNR), disponibile su worklimate.it, o altre attività equiparabili per intensità dello sforzo fisico richiesto.

 

Il meccanismo operativo: come funziona il divieto

 

Il divieto non è permanente né automatico, ma condizionato al livello di rischio giornaliero rilevato dalla mappa Worklimate. La piattaforma fornisce previsioni di carattere sperimentale e automatico, soggette a intrinseca incertezza, e va quindi consultata come strumento di supporto alla decisione, in abbinamento all'osservazione diretta delle condizioni effettive in azienda. Nei giorni in cui la mappa, consultata alla sezione "lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa", segnala alle ore 12:00 un livello di rischio "ALTO", scatta il divieto di lavoro all'aperto in condizioni di esposizione diretta al sole nella fascia oraria dalle 12:30 alle 16:00. Se invece la mappa indica un livello di rischio inferiore - medio o basso - il divieto non è operativo e le attività possono proseguire normalmente.

Il divieto opera nei casi in cui non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio: l'ordinanza utilizza esplicitamente questa formula, più aderente al testo del provvedimento rispetto a un elenco di soluzioni specifiche. Laddove il datore di lavoro riesca ad adottare misure organizzative o tecniche idonee - turnazioni, zone d'ombra, aria condizionata, riduzione dell'intensità dell'attività - il divieto non trova applicazione.

 

Le implicazioni pratiche per le aziende agricole

 

Per le imprese del settore primario, storicamente tra le più esposte al rischio termico, l'ordinanza impone una riorganizzazione della giornata lavorativa nei periodi di caldo intenso. Le operazioni di raccolta, irrigazione, potatura verde, lavorazioni del terreno e qualsiasi altra attività fisica intensa svolta all'aperto devono essere concentrate nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, al di fuori della finestra di rischio. Nelle giornate critiche la giornata lavorativa agricola si articola tipicamente con attività pesanti all'aperto fino alle 12:30, sospensione nella fascia centrale e ripresa dalle 16:00 in poi.

 

Deroga ai regolamenti comunali sul rumore

 

Un elemento rilevante per le aziende agricole è la raccomandazione ai Comuni contenuta nell'ordinanza: la Regione invita le amministrazioni locali a valutare la possibilità di derogare temporaneamente, previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche. Si tratta di un invito, non di un effetto automatico del provvedimento: spetta a ciascun Comune decidere se e quando concedere la deroga. L'obiettivo è consentire alle imprese di svolgere attività rumorose — con l'impiego di macchinari agricoli e mezzi di movimentazione — nelle fasce orarie più fresche, tipicamente la mattina presto o la sera, senza incorrere in sanzioni per disturbo della quiete pubblica.

 

Il DVR e la sorveglianza sanitaria

 

L'ordinanza si integra con gli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/2008. I datori di lavoro sono tenuti ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi includendo esplicitamente il rischio da stress termico e da esposizione solare, a prevedere la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti attivando il medico competente nelle situazioni a rischio elevato, e a informare e formare i lavoratori sui rischi da calore, sui sintomi del colpo di calore e sulle misure di prevenzione, dall'idratazione all'abbigliamento idoneo, fino alle pause in zone ombreggiate.

 

CISOA e ammortizzatori sociali

 

Nei casi di sospensione dell'attività per rischio caldo, le aziende agricole possono ricorrere alla CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli). Le modalità di accesso e le condizioni di attivazione, in particolare le distinzioni tra sospensione dell'intera giornata e riduzione dell'orario giornaliero, sono disciplinate dalle circolari INPS e dalla prassi amministrativa, che hanno subito aggiornamenti nel biennio 2024-2025. I datori di lavoro agricoli potranno verificare la situazione aggiornata con le associazioni di categoria e i consulenti del lavoro di riferimento.

 

Sanzioni

 

L'inosservanza degli obblighi derivanti dall'ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice Penale - inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità - salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Va tenuto presente che al quadro penale possono concorrere ulteriori profili sanzionatori derivanti dalla violazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, rendendo il rischio complessivo per il datore di lavoro inadempiente significativamente più articolato della sola fattispecie codicistica.

 

La base scientifica: il progetto Worklimate

 

L'ordinanza si fonda sui dati elaborati dal progetto Worklimate 3.0 (INAIL-CNR), che fornisce mappe nazionali giornaliere di previsione del rischio di esposizione al caldo in relazione alla tipologia di attività lavorativa svolta. Il sistema integra dati meteorologici aggiornati con modelli di valutazione del rischio termico specifici per categoria lavorativa, offrendo uno strumento operativo e dinamico che consente di calibrare le misure di tutela sulla reale situazione climatica quotidiana. La piattaforma distingue tra diverse tipologie di esposizione - lavoro al sole con attività fisica intensa, con attività fisica moderata e così via -  permettendo ai datori di lavoro di identificare la categoria di riferimento per i propri dipendenti. Le previsioni hanno natura sperimentale e vanno integrate con la valutazione diretta delle condizioni aziendali.

 

Il quadro normativo di riferimento

 

L'ordinanza si inserisce in un sistema normativo articolato. La base giuridica è l'art. 32 della Legge 833/1978, che attribuisce al presidente della giunta regionale il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità pubblica. Il D.Lgs. 81/2008 impone parallelamente la valutazione di tutti i rischi lavorativi, incluso quello termico. Sul piano tecnico il riferimento sono le Linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota prot. 3981/C7SAN del 19 giugno 2025 e recepite dalla Regione Piemonte con DGR n. 26-1313 del 30 giugno 2025. L'ordinanza fa inoltre espressamente salva l'efficacia di eventuali accordi aziendali che prevedano tutele più ampie rispetto al suo contenuto.

 

Che cosa devono fare le aziende agricole

 

A partire da oggi le aziende agricole piemontesi sono tenute a monitorare quotidianamente la mappa del rischio su worklimate.it e a sospendere il lavoro all'aperto dalle 12:30 alle 16:00 nelle giornate segnalate come ad alto rischio, riorganizzando i turni in modo da concentrare le attività pesanti nelle ore mattutine e serali. Sul fronte documentale è necessario verificare o aggiornare il DVR con la sezione relativa al rischio termico e assicurarsi che tutti i lavoratori - inclusi stagionali e lavoratori stranieri, anche attraverso materiali informativi in lingua - siano correttamente informati sui rischi e sulle misure adottate. Per la gestione degli ammortizzatori sociali nei giorni di sospensione, il riferimento sono le associazioni di categoria e i consulenti del lavoro. L'ordinanza rimane in vigore fino al 31 agosto 2026, salvo proroghe o integrazioni disposte dalla Regione nel corso della stagione estiva. È pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e trasmessa a Prefetti, Sindaci, ASL e Ispettorato del Lavoro.