RESIDUI VEGETALI, LA CASSAZIONE CHIARISCE QUANDO L’INCENERIMENTO È REATO
L’abbruciamento dei residui vegetali agricoli torna all’attenzione della giurisprudenza con la sentenza della Corte di Cassazione n. 31902 del 25 agosto 2026, che chiarisce i limiti quantitativi e le condizioni per evitare conseguenze penali. AgriNews Italia aveva già approfondito l’argomento il 30 ottobre 2025 e il 6 marzo 2026 , con due contributi delle avvocate Mariagrazia Pellerino e Daniela Altare. Le stesse autrici esaminano ora la nuova pronuncia e le sue implicazioni per le imprese agricole.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31902 del 25 agosto 2026, ha affrontato un tema di grande interesse per il mondo agricolo, già affrontato anche in precedenti contributi già pubblicati: l’abbruciamento dei residui vegetali sul fondo e i limiti oltre i quali tale attività non può più essere considerata una normale pratica agricola, integrando invece un’ipotesi di smaltimento non autorizzato di rifiuti.
Il caso nasce da un controllo delle Forze dell’Ordine presso un noccioleto dal quale i militari notavano provenire del fumo; una volta giunti sul posto, gli stessi identificavano un soggetto che stava effettuando la pulizia del terreno mediante abbruciamento dei residui vegetali raccolti in cumuli. Secondo quanto accertato, erano presenti 20 cumuli, ciascuno delle dimensioni di circa 0,80 x 0,70 x 0,30 metri, per un totale di 3,36 metri steri.
La vicenda è particolarmente interessante perché il ricorrente (il soggetto che stava effettuando la pulizia) sosteneva che si trattasse di semplici residui vegetali derivanti da attività agricola e che il loro abbruciamento nel luogo di produzione non dovesse essere qualificato come gestione illecita di rifiuti. La difesa richiedeva quindi la qualificazione del fatto secondo disciplina derogatoria prevista dall’art. 182, comma 6-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006.
La Corte di Cassazione, tuttavia, confermava la decisione dei giudici di merito, chiarendo alcuni principi di fondamentale rilevanza per l’imprenditore agricolo. Il primo è che l’abbruciamento dei residui vegetali non è sempre lecito. La legge prevede sì una deroga, ma soltanto a precise condizioni. L’art. 182, comma 6-bis, stabilisce infatti che il raggruppamento e l’abbruciamento in piccoli cumuli, in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali indicati dall’art. 185, comma 1, lettera f), effettuati nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.
Da questa disposizione la Suprema Corte ricava una conseguenza diretta: se anche una sola delle condizioni previste dalla norma manca, l’attività esce dal perimetro della pratica agricola consentita e ricade nella disciplina ordinaria sui rifiuti. In questo caso, dunque, può configurarsi, a carico dell’imprenditore agricole, il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, previsto dall’art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006.
Nel caso esaminato, i Giudici hanno ritenuto superato il limite quantitativo di tre metri steri per ettaro. La Suprema Corte precisa anche che il “metro stero” è un’unità di volume apparente, comprensiva sia del materiale vegetale sia degli spazi vuoti, corrispondente a una catasta di 1 metro per 1 metro per 1 metro. È un chiarimento utile, perché nella pratica agricola il profilo quantitativo è spesso quello più delicato.
Un altro passaggio importante riguarda il criterio di calcolo. La difesa sosteneva che si dovesse considerare l’intera estensione territoriale gestita dalla impresa agricola, composta da più particelle catastali. La Corte, invece, ha ritenuto corretto il riferimento alla singola particella sulla quale l’imputato stava operando e alla quale i cumuli si riferivano concretamente. Questo aspetto è decisivo, perché incide direttamente sulla verifica del superamento o meno della soglia consentita.
Non solo. La Corte di Cassazione ha evidenziato che l’abbruciamento era avvenuto in un periodo in cui era vigente nella regione di interesse il divieto di accensione dei fuochi. La sentenza valorizza quindi anche il divieto stagionale collegato al massimo rischio di incendi boschivi.
Di particolare rilievo, per gli operatori agricoli, è poi il principio sull’onere della prova. La Suprema Corte afferma infatti che l’art. 182, comma 6-bis, integra una norma derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dei rifiuti e ha natura eccezionale. Proprio per questo, dunque, chi invoca l’applicazione della deroga dovrà dimostrare la sussistenza concreta di tutte le condizioni di legge. In mancanza di tale prova, prevarrà la disciplina ordinaria.
La decisione si chiude, ancora, con una precisazione ulteriore. I Giudici di merito avevano già riconosciuto la non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., in considerazione dell’occasionalità della condotta e del limitato superamento del limite di legge. Ciò significa che il fatto è giuridicamente qualificato come reato, ma ritenuto non punibile in concreto.
Tutto ciò premesso, il messaggio espresso dalla sentenza è chiaro: bruciare residui vegetali in azienda agricola non è automaticamente lecito. Occorrerà verificare con estrema attenzione il rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello temporale e territoriale. In particolare, il superamento della soglia di tre metri steri per ettaro o l’abbruciamento in periodi vietati può far perdere alla condotta la qualifica di pratica agricola consentita, con conseguenze penali.
Per gli imprenditori agricoli e per chi gestisce fondi rustici, la prudenza è quindi essenziale: l’abbruciamento in campo è ammesso solo entro confini molto rigorosi, e la prova del loro rispetto grava su chi intende avvalersene.
Avv. Mariagrazia Pellerino
Avv. Daniela Altare