RIFORMA DEI REATI AGROALIMENTARI: ASPETTI PROCEDURALI E ADEMPIMENTI PER LE AZIENDE DELLA FILIERA
La riforma dei reati agroalimentari entra nella gestione quotidiana delle imprese. Controlli, campionamenti, tracciabilità e documentazione acquistano un peso ancora maggiore, mentre per alcune violazioni cambiano sia gli strumenti a disposizione degli organi di controllo sia le conseguenze per gli operatori.
È questo il risvolto più concreto della Legge 21 aprile 2026, n. 75, entrata in vigore il 29 maggio, che riorganizza il sistema sanzionatorio a tutela dei prodotti agroalimentari. Le novità interessano diversi livelli della filiera: dalle modalità con cui possono essere effettuati prelievi e analisi dei campioni alle attività investigative per specifiche frodi alimentari, fino agli adempimenti previsti per determinati comparti produttivi.
Un esempio chiarisce che cosa può cambiare nella pratica. Se durante un controllo viene riscontrata un’irregolarità documentale di carattere formale, senza rischi di immissione sul mercato di prodotti inidonei al consumo, l’autorità può disporre il blocco ufficiale temporaneo del prodotto o dei mezzi tecnici di produzione. L’obiettivo è consentire all’impresa di acquisire la documentazione necessaria a dimostrarne la regolarità. La misura può riguardare anche sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, mangimi, coadiuvanti e additivi.
Accanto alle disposizioni di carattere generale, la legge introduce interventi specifici. Per la filiera bufalina, per esempio, è previsto nel SIAN il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati, con nuovi obblighi informativi per allevatori, trasformatori e intermediari. Nel settore lattiero-caseario viene inoltre previsto un piano straordinario nazionale di controllo sulla tracciabilità dei prodotti DOP e IGP.
Per le aziende, dunque, la riforma porta in primo piano un tema gestionale oltre che giuridico: poter documentare con precisione origine, movimentazioni, processi e conformità dei prodotti e dei mezzi impiegati nella produzione.
Nel contributo che segue le avvocate Mariagrazia Pellerino e Daniela Altare analizzano le principali novità procedurali e gli adempimenti che interessano gli operatori della filiera agroalimentare.
La Legge 21 aprile 2026, n. 75 «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 ed entrata in vigore il 29 maggio 2026, ha lo scopo di riorganizzare e ridefinire l’intero sistema sanzionatorio previsto dall’ordinamento a tutela dei prodotti agroalimentari nazionali.
Il tema è stato già approfondito nel contributo del 13 maggio 2026, analizzando le principali disposizioni dell'allora Disegno di Legge, oggi approvato e divenuto Legge.
In questo articolo, dunque, ci concentreremo su due aspetti di rilievo: le novità inerenti alle attività di investigazione e acquisizione probatoria e i nuovi adempimenti che le aziende, operanti nel settore agroalimentare, dovranno osservare.
1. Disposizioni inerenti alle attività di investigazione e acquisizione probatoria:
Ispezione di cose:
× Il riformato art. 246 c.p.p. “Ispezione di luoghi o di cose” consente al pubblico ministero, nel compiere attività di prelievo e campionamento, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, di procedere all’ispezione senza darne avviso al difensore.
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
× Viene prevista l’ammissibilità di procedere con intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione nel caso dei delitti di cui agli artt. 517-sexies (frode alimentare) e 517-septies c.p. (Commercio di alimenti con segni mendaci);
Destinazione a scopi benefici dei beni sequestrati suscettibili di deterioramento e dei beni confiscati
× Viene prevista la destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati soggetti a rapido deterioramento, purché idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e non scaduti nonché dei prodotti alimentari confiscati.
Analisi di campioni nel corso di attività ispettive o di vigilanza
La lett. b) del comma 2 della Legge apporta un’integrazione all’art. 223, comma 1 disp. att. cod. proc. pen. che disciplina le modalità di esecuzione e revisione delle analisi di campioni durante attività ispettive o di vigilanza di natura amministrativa, garantendo il diritto di assistenza dell’interessato.
La norma riformata stabilisce che “nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.”
2. Il Capo III (artt. 13-14) contiene modifiche all’art. 4 d.l. 24 giugno 2014, n. 91, e disposizioni in tema di controlli nel settore lattiero-caseario.
Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati
× La Legge integra l’art. 4 D.L. 91/2014 (disposizioni in tema di controlli nel settore lattiero-caseario) e introduce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala dovranno inserire quotidianamente in suddetto Registro, tramite la Piattaforma appositamente istituita, dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, i coadiuvanti e gli additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi.
× La violazione di tale prescrizione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. La violazione determina altresì l’irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e la pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale.
× Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge, con decreto del Ministero dell’agricoltura verranno definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma.
Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari
× L’art. 14 della Legge prevede il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari: al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dovrà predisporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, un «piano straordinario di controllo nazionale» per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017.
Il decreto definirà un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle autorità competenti ai controlli.
× Nell’ambito di suddetto Piano dovranno essere quindi indicati gli specifici controlli al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi di latte o di caglia di bufala e la produzione di mozzarella di bufala; i controlli saranno altresì volti a verificare l’adeguatezza delle strutture operative.
3. Il Capo IV (artt. 15-19) contempla disposizioni attinenti a procedure ed organi.
× Nell’ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative viene introdotta, limitatamente al settore agroalimentare e della pesca, la misura del blocco ufficiale temporaneo. L'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità
× Nell’ambito dei controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli, viene inasprito il sistema sanzionatorio a carico del produttore inadempiente all’obbligo pecuniario nei confronti dell’organismo di controllo.
Viene, inoltre, introdotta la possibilità di sanzionare il soggetto inadempiente con l’inibizione in via preventiva e cautelare dell’utilizzo della denominazione protetta.
La nuova riforma rappresenta per gli operatori del settore agroalimentare una nuova sfida: da un lato, con la previsione di sanzioni più severe, dall’altro, introducendo degli strumenti innovativi per garantire una maggiore tracciabilità e autenticità dei prodotti.
Si invitano pertanto le aziende della filiera agroalimentare ad accogliere le nuove disposizioni come un incentivo a continuare a investire in qualità, trasparenza e sicurezza dei prodotti; ciò determina principalmente due effetti positivi: evitare sanzioni pecuniarie, con conseguenti ricadute economiche e reputazionali ed acquisire un vantaggio competitivo sul mercato nazionale e internazionale.
Avv. Mariagrazia Pellerino
Avv. Daniela Altare