VENDEMMIA, COME INQUADRARE CHI LAVORA ANCHE UN SOLO GIORNO: OTD, LOAGRI, AIUTO FAMILIARE E GANZEGA
La vendemmia concentra in poche settimane una domanda di lavoro che può cambiare da un giorno all’altro in funzione della maturazione delle uve, delle condizioni meteorologiche e dell’organizzazione della cantina. Per le aziende il problema è molto concreto: come impiegare regolarmente una persona chiamata per una giornata, un fine settimana o poche settimane? Gli strumenti principali restano il contratto agricolo a tempo determinato e il lavoro occasionale agricolo, diventato strutturale con la legge di Bilancio. Accanto a questi operano l’aiuto gratuito dei familiari, lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli e, in Trentino, il nuovo riconoscimento della Ganzega.
La durata ridotta della prestazione, da sola, non determina il suo inquadramento giuridico. Un vendemmiatore che entra nell’organizzazione dell’impresa, riceve indicazioni su tempi e modalità della raccolta e svolge un’attività produttiva nell’interesse dell’azienda presta normalmente lavoro subordinato anche quando rimane in vigneto soltanto per una giornata. È quindi dalla natura concreta del rapporto, e non dal numero limitato delle ore o delle giornate, che l’impresa deve partire per scegliere lo strumento corretto.
L’OTD, il contratto ordinario per la manodopera stagionale
L’operaio agricolo a tempo determinato, OTD, è il principale rapporto di lavoro utilizzato per vendemmia, raccolta della frutta, diradamento, potatura e altre lavorazioni stagionali. La disciplina agricola consente di collegare il rapporto a fasi lavorative determinate e di denunciare le giornate effettivamente prestate. L’INPS gestisce la contribuzione degli operai agricoli attraverso il sistema Uniemens-PosAgri, nel quale assumono rilievo le giornate di effettiva occupazione degli OTD. Per il 2026 il riferimento è la circolare INPS n. 43 del 7 aprile 2026, dedicata alle aliquote applicabili agli OTD, agli OTI e ai rapporti di lavoro occasionale agricolo.
L’OTD può essere utilizzato anche per una prestazione molto breve. Per l’azienda costituisce la soluzione più lineare quando il lavoratore non possiede i requisiti richiesti per il LOAgri oppure quando si vuole utilizzare il normale contratto agricolo stagionale previsto dalla contrattazione collettiva. La retribuzione deve rispettare il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e soprattutto la contrattazione territoriale, che nel settore agricolo determina una parte rilevante dei salari applicabili alle diverse qualifiche. Sul piano amministrativo resta essenziale la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto prima dell’inizio della prestazione. Una raccolta durata soltanto poche ore non elimina infatti gli obblighi propri del lavoro subordinato.
LOAgri: dal 2026 il lavoro occasionale agricolo diventa strutturale
La principale novità normativa del 2026 riguarda il lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, LOAgri. L’istituto era stato introdotto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi 343-354, inizialmente come regime sperimentale. La legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 156, ha modificato quella disciplina rendendola strutturale dal 1° gennaio 2026. L’INPS lo ha confermato espressamente nella circolare n. 43/2026. È importante anche la terminologia. Il LOAgri viene spesso chiamato, in modo improprio, “nuovo voucher agricolo”. In realtà non è il vecchio voucher e non coincide con il Contratto di prestazione occasionale disciplinato dall’articolo 54-bis del decreto-legge 50/2017. Dal 2023 il CPO ordinario non è utilizzabile dalle imprese agricole; il LOAgri costituisce invece uno specifico rapporto di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, inserito nella gestione previdenziale agricola. La differenza è sostanziale anche dal punto di vista operativo: la retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro e il rapporto segue gli adempimenti previdenziali propri del settore agricolo, senza passare dalla piattaforma dei voucher.
Il limite è di 45 giornate effettive nell’anno civile
Il LOAgri può riguardare esclusivamente attività agricole di natura stagionale e può essere utilizzato entro un massimo di 45 giornate di effettivo lavoro per ciascun lavoratore nell’anno civile.
L’INPS ha precisato con il messaggio n. 4688 del 28 dicembre 2023 che il limite riguarda le giornate effettivamente lavorate, non la durata formale del contratto. Il rapporto può infatti estendersi fino a dodici mesi, purché nell’anno civile non venga superato il tetto previsto. Se il lavoratore ha rapporti LOAgri con più aziende, il limite resta riferito alla persona e spetta al lavoratore comunicare al datore le giornate già utilizzate presso altri soggetti. Questo rende il LOAgri utilizzabile anche per esigenze molto brevi: una giornata di vendemmia, alcuni giorni durante il massimo afflusso di uva in cantina oppure periodi discontinui distribuiti durante la stagione.
Chi può lavorare con LOAgri
La legge delimita con precisione la platea. Possono essere utilizzati, tra gli altri, disoccupati, percettori di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di 25 anni impegnati in un ciclo di studi e detenuti o internati ammessi al lavoro esterno. La disciplina prevede inoltre specifici requisiti relativi ai precedenti rapporti di lavoro agricolo. L’impostazione generale dell’istituto è stata illustrata dall’INPS nella circolare n. 102/2023, integrata dai successivi messaggi applicativi.
Per i percettori di NASpI e DIS-COLL l’INPS ha chiarito, con la circolare n. 89 del 7 novembre 2023, che le prestazioni LOAgri entro le 45 giornate sono compatibili con le indennità di disoccupazione e che il relativo compenso è esente da imposizione fiscale secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 349, della legge 197/2022. La contribuzione versata per queste giornate resta utile ai fini previdenziali e delle successive prestazioni di disoccupazione.
Comunicazione UNILAV e denuncia Uniemens-PosAgri
La semplificazione del LOAgri non elimina gli adempimenti preventivi. L’assunzione richiede la comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego mediante UNILAV. L’INPS ha poi definito le modalità di esposizione del rapporto nella denuncia previdenziale: il numero della comunicazione deve essere riportato nel flusso Uniemens-PosAgri, insieme alle date di inizio e fine del rapporto, mentre i dati contributivi e retributivi vengono dichiarati attraverso la denuncia agricola mensile.
Anche il trattamento economico resta agganciato alla contrattazione collettiva nazionale e provinciale di lavoro agricolo. LOAgri significa quindi minori rigidità rispetto a un rapporto stagionale ordinario, ma non lavoro informale.
Sul piano contributivo il legislatore ha previsto un regime agevolato. La legge 197/2022 stabilisce che ai rapporti LOAgri venga applicata l’aliquota prevista per gli OTD con la misura contributiva dei territori svantaggiati, indipendentemente dalla localizzazione effettiva dell’azienda. La circolare INPS n. 43/2026 conferma questa impostazione per l’anno in corso.
Aiuto gratuito dei familiari: la legge nazionale arriva fino al sesto grado
Un istituto diverso, spesso molto rilevante durante vendemmia e raccolta, è quello dell’aiuto familiare occasionale e gratuito.
La fonte normativa è l’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. La disposizione stabilisce che, con specifico riferimento alle attività agricole, non costituiscono rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni rese da parenti e affini quando vengono svolte in modo meramente occasionale oppure ricorrente ma per brevi periodi, a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale, senza pagamento di compensi, fatta salva la copertura delle spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
La platea è stata progressivamente ampliata. L’articolo 105 del decreto-legge 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, ha esteso la previsione fino ai parenti e affini di sesto grado. Questa fattispecie è particolarmente importante per le piccole aziende agricole, ma poggia su condizioni precise: gratuità effettiva, occasionalità oppure brevità dell’intervento e presenza del rapporto familiare previsto dalla legge. Se la collaborazione diventa continuativa e strutturale, entra in gioco una diversa disciplina, compresa quella dell’impresa familiare prevista dall’articolo 230-bis del Codice civile.
La Ganzega trentina allarga il tema dall’aiuto familiare alla consuetudine comunitaria
È su un terreno diverso che si colloca la Ganzega, riconosciuta nel 2026 in Trentino. La particolarità consiste nel fatto che il riconoscimento locale riguarda l’aiuto occasionale e non retribuito durante vendemmia e raccolta anche nell’ambito di rapporti personali e comunitari che vanno oltre la stretta fattispecie nazionale dei parenti e affini prevista dall’articolo 74 del decreto legislativo 276/2003. La Provincia autonoma di Trento ha confermato nei giorni scorsi la piena operatività del riconoscimento formalizzato attraverso la Commissione Usi della Camera di commercio. La pratica richiama la tradizione della Ganzega: aiuto spontaneo durante raccolta e vendemmia, gratuito e accompagnato dal momento conviviale finale.
Dal punto di vista tecnico è essenziale non sovrapporre questa esperienza alla normativa nazionale sul lavoro occasionale. La Ganzega non è un contratto di lavoro, non è LOAgri e non è un voucher. Il suo presupposto è la genuina gratuità dell’aiuto e il carattere occasionale legato alla consuetudine locale. Proprio perché si tratta di un’esperienza territoriale, la sua applicazione va letta nel quadro degli usi formalmente riconosciuti in Trentino.
Scambio di manodopera tra agricoltori: la fonte è l’articolo 2139 del Codice civile
Un altro istituto tradizionale dell’agricoltura è lo scambio di manodopera o di servizi. L’articolo 2139 del Codice civile stabilisce che tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi. È la base giuridica che consente, ad esempio, a due coltivatori di aiutarsi reciprocamente nelle rispettive aziende durante i picchi di vendemmia, raccolta o altre lavorazioni.
La norma presuppone uno scambio reciproco tra piccoli imprenditori agricoli, coerente con gli usi locali. Non va quindi confusa con la fornitura di lavoratori a pagamento né con una forma di intermediazione di manodopera. In termini organizzativi, soprattutto quando lo scambio coinvolge più aziende o si ripete nel tempo, è prudente poter documentare la natura reciproca dell’accordo, le aziende coinvolte e le giornate interessate. La tracciabilità aiuta a ricostruire correttamente la fattispecie in caso di verifica ispettiva.
Vendemmia turistica: il turista può raccogliere l’uva, ma non sostituire il lavoratore
Un capitolo distinto riguarda la vendemmia turistica. La base nazionale dell’enoturismo è contenuta nell’articolo 1, commi 502-505, della legge 205/2017 e nel decreto ministeriale 12 marzo 2019 sugli standard minimi dell’attività enoturistica. Su questo quadro l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Associazione nazionale Città del Vino hanno sottoscritto il 12 luglio 2023 specifiche Linee guida per la vendemmia turistica.
L’INL definisce la vendemmia turistica come attività di raccolta dell’uva non retribuita, di breve durata, episodica, circoscritta a spazi specifici e con carattere culturale e ricreativo. In queste condizioni l’attività non viene considerata rapporto di lavoro.
Le condizioni operative sono molto stringenti. L’esperienza deve essere limitata a poche ore, non può essere ripetuta più di due volte nella stessa azienda nell’arco della settimana e i filari destinati ai turisti devono essere chiaramente distinguibili da quelli dove si svolge la vendemmia professionale. L’INL richiede inoltre supervisione continuativa da parte di tutor o personale formato e stabilisce, salvo diversa disciplina locale, un massimo di otto turisti per ogni tutor.
Sul piano della sicurezza, ai turisti deve essere impedito l’utilizzo delle macchine agricole e lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle cassette. L’azienda deve inoltre disporre di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e rispettare gli eventuali obblighi previsti dalla normativa locale per l’attività enoturistica. La discriminante è quindi produttiva: il turista può entrare nel vigneto per conoscere e sperimentare la vendemmia, ma l’attività non può diventare un sistema per sostituire la manodopera necessaria alla raccolta commerciale.
Sicurezza sul lavoro: la durata breve non riduce gli obblighi dell’azienda
Nella vendemmia i rischi possono essere significativi anche durante una singola giornata: cesoie e strumenti da taglio, movimentazione manuale delle cassette, irregolarità del terreno, pendenze, esposizione al caldo, circolazione di trattori e mezzi aziendali. Quando vi è un rapporto di lavoro subordinato, OTD o LOAgri, trova applicazione il quadro generale del decreto legislativo 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Formazione, informazione, organizzazione delle lavorazioni, idoneità delle attrezzature e disponibilità dei DPI devono essere definite in relazione ai rischi effettivamente presenti.
La brevità del contratto non costituisce quindi una deroga generale alla normativa di sicurezza.
Per la vendemmia turistica, che non costituisce rapporto di lavoro quando vengono rispettate le condizioni fissate dalle Linee guida, l’INL ha comunque introdotto specifiche prescrizioni di prevenzione proprio per impedire che l’esperienza ricreativa esponga il partecipante ai rischi ordinari dell’attività professionale.
Per una giornata di raccolta conta soprattutto chi è la persona e che cosa farà
Per l’imprenditore agricolo la scelta può essere ricondotta a un criterio semplice. Quando una persona viene inserita nel normale ciclo produttivo dell’azienda e lavora sotto la direzione dell’imprenditore, l’OTD è lo strumento generale, utilizzabile anche per periodi molto brevi.
Il LOAgri offre invece un regime specifico per attività stagionali quando il lavoratore appartiene alle categorie previste dalla legge e viene rispettato il tetto delle 45 giornate annue. L’aiuto dei familiari trova una propria base legislativa nazionale nell’articolo 74 del decreto legislativo 276/2003, oggi esteso fino al sesto grado, purché la collaborazione sia gratuita e realmente occasionale o di breve durata. Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è espressamente ammesso dall’articolo 2139 del Codice civile secondo gli usi.
La Ganzega, infine, costituisce una specificità trentina fondata sul riconoscimento locale di un aiuto comunitario gratuito e occasionale durante raccolta e vendemmia. La sua peculiarità sta proprio nell’andare oltre il solo ambito familiare senza trasformare la prestazione in lavoro retribuito.
La normativa offre quindi diversi strumenti, ma ciascuno risponde a una fattispecie precisa. Il criterio decisivo resta la corrispondenza fra forma giuridica e realtà della prestazione: una giornata di lavoro produttivo rimane lavoro; l’aiuto gratuito deve essere autenticamente tale; la vendemmia turistica deve mantenere una funzione culturale ed esperienziale.
Riferimenti normativi principali: legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 343-354; legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 156; circolari INPS n. 102/2023, n. 89/2023 e n. 43/2026; messaggi INPS n. 4688/2023 e n. 4652/2023; decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 74; decreto-legge 34/2020, art. 105; Codice civile, art. 2139; legge 205/2017, art. 1, commi 502-505; DM 12 marzo 2019; Linee guida INL-Città del Vino del 12 luglio 2023; decreto legislativo 81/2008.