BRUCIARE I RESIDUI VEGETALI: PRATICA AGRICOLA O REATO?

La gestione dei residui vegetali – potature, ramaglie, sarmenti o sfalci – è una pratica diffusa nelle aziende agricole. In molti casi, soprattutto nelle aree rurali o collinari, l’abbruciamento in campo rappresenta ancora il metodo più semplice e rapido per eliminare il materiale vegetale derivante dalle operazioni colturali. Negli ultimi anni, tuttavia, il tema è diventato sempre più delicato dal punto di vista normativo. Le norme ambientali e la giurisprudenza hanno progressivamente chiarito quando l’abbruciamento dei residui rientra nelle normali pratiche agricole e quando, invece, può configurare una vera e propria gestione illecita di rifiuti, con conseguenze anche penali per l’imprenditore.

 

La questione è tornata di attualità con la recente riforma dei reati ambientali introdotta dalla Legge 147/2025, che ha rafforzato il sistema sanzionatorio contro le attività illecite legate ai rifiuti e ha introdotto nuove aggravanti nei casi in cui la combustione provochi danni ambientali o rischi per la salute pubblica. 

 

Per il settore agricolo la distinzione è fondamentale. Bruciare residui vegetali naturali – quali potature di vigneto o di frutteto – può essere consentito se l’operazione avviene nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa ambientale. In questi casi l’abbruciamento è considerato una normale pratica agricola e non una gestione di rifiuti. Diversa è la situazione quando nel fuoco finiscono materiali che non sono residui agricoli naturali. È il caso, raro ma non da escludersi, di cumuli di potature contenenti residui di  plastica per pacciamatura, teli, spaghi sintetici o incidentalmente contenitori di prodotti agricoli. In queste circostanze l’attività può trasformarsi in combustione illecita di rifiuti, un reato che prevede pene detentive anche significative.

 

La giurisprudenza recente mostra come anche situazioni apparentemente “banali” possano avere risvolti penali. La Corte di Cassazione, ad esempio, ha confermato la condanna di un imprenditore per aver bruciato rifiuti accumulati in modo incontrollato su un terreno aziendale, escludendo che si trattasse di un semplice deposito temporaneo legato all’attività agricola. 

 

In pratica il confine tra pratica agricola e reato dipende da alcuni elementi molto concreti: che cosa si brucia, dove, in quali quantità e in quale periodo dell’anno. A questi si aggiungono i divieti temporanei stabiliti da Regioni e Comuni, spesso legati al rischio di incendi o alla qualità dell’aria. Per gli imprenditori agricoli diventa quindi essenziale conoscere con precisione le regole e organizzare correttamente la gestione dei residui aziendali. Un’operazione apparentemente semplice come accendere un fuoco in campo può infatti trasformarsi, se svolta in modo scorretto, in una violazione ambientale con conseguenze penali e anche con responsabilità per l’azienda.

 

Nel contributo che segue le avvocate Mariagrazia Pellerino e Daniela Altare analizzano nel dettaglio il quadro normativo aggiornato e chiariscono quando l’abbruciamento dei residui vegetali è consentito e quando, invece, può configurare il reato di combustione illecita di rifiuti.

 

 

ANCORA SUL REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

 

 

Il tema risulta di particolare attualità poiché oggetto di modifiche normative già analizzate nel precedente contributo, oltre che di numerose pronunce giurisdizionali. La Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. III, n. 39612/2025) è tornata infatti ad affrontare la fattispecie con riferimento ad un imprenditore condannato per il reato di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, per avere appiccato il fuoco su rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su un terreno di sua proprietà.

 

In particolare, la difesa aveva osservato come le condotte fossero da ricondurre ad una iniziativa estemporanea dei dipendenti, anche perché l’imputato non era presente sul luogo. Allo stesso modo si eccepiva la mancata contestazione della realizzazione di un deposito incontrollato che non era comunque ravvisabile, difettandone la prova in quanto il materiale era stato rinvenuto in un terreno utilizzato per l'attività d'impresa del ricorrente, dove si trovava un magazzino destinato al ricovero delle attrezzature;  la condotta quindi avrebbe dovuto essere qualificata come deposito temporaneo di rifiuti.

 

Nel confermare la condanna, la Suprema Corte osserva che i rifiuti oggetto della condotta contestata erano, senza possibilità di equivoci, accatastati alla rinfusa, in misura consistente, sul terreno di proprietà del ricorrente e certamente non prodotti in tale località; di conseguenza, andava esclusa la configurabilità di un deposito temporaneo di rifiuti, che richiede che questi siano prodotti nello stesso luogo. Ancora, la condotta veniva ritenuta rientrante nella prassi aziendale, in assenza di prova circa l'anomalia o la riconducibilità della stessa ad una iniziativa estemporanea dei dipendenti; doveva quindi concludersi per la configurabilità della responsabilità del ricorrente medesimo quale committente dell'abbruciamento dei rifiuti.

 

Ribadisce, poi, la Corte come non possa invece ravvisarsi alcuna responsabilità del ricorrente per omessa vigilanza, ai sensi dell'art. 256-bis, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto tale disposizione è stata espressamente abrogata dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116.

 

Ancora osserva la Corte come si realizzi un deposito non controllato (ossia senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni e cautele da osservarsi per la salvaguardia della salute e dell'ambiente) allorquando si profili un'attività temporanea di collocazione di oggetti in un certo luogo sotto il controllo del detentore in attesa del compimento di ulteriori operazioni da svolgersi su di essi (tale condotta si caratterizza, come l'abbandono, per essere un evento assolutamente occasionale, riguardante un determinato e circoscritto quantitativo di rifiuti, senza l'osservanza delle prescrizioni e cautele imposte, in quanto la eventuale pluralità degli atti di collocazione dei rifiuti, compiuti in funzione di strutturali esigenze produttive, condurrebbe a qualificare il fatto non come deposito, ma come una fase di gestione dei rifiuti).

 

Ciò premesso, la disposizione di cui all'art. 256-bis d.lgs. 152/2006 citato non richiede, per la configurabilità del reato di combustione, la previa contestazione del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti; si richiede solo che la condotta abbia avuto a oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato come sopra inteso.

 

L’occasione è quindi utile per ribadire l’importanza del rispetto scrupoloso delle norme in materia, anche dotandosi di istruzioni operative di dettaglio per il proprio personale dipendente, così da favorire la consapevolezza in tutti gli operatori, anche a tutela dell’imprenditore e dell’azienda. Si ricorda, infatti, che il reato oggetto di esame costituisce altresì reato presupposto per la responsabilità amministrativa della persona giuridica, che può affiancarsi alla responsabilità della persona fisica che commette il reato, con rischi di sanzioni economiche o interdittive (ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito) per le aziende.

 

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Daniela Altare

www.studiolegalepellerino.it