AGRIVOLTAICO: NUOVE REGOLE, PIÙ TUTELA PER IL SUOLO AGRICOLO
Con la legge 4/2026 un nuovo equilibrio tra produzione energetica e funzione agricola
La legge 15 gennaio 2026, n. 4, ridefinisce il rapporto tra agricoltura ed energia rinnovabile. Le procedure più semplici e rapide per autorizzare nuovi impianti sono riservate alle aree già trasformate dall’attività umana, quali edifici, zone industriali e infrastrutture. Nelle aree agricole il fotovoltaico è ammesso solo in forma agrivoltaica, con l’obbligo di mantenere almeno l’80% della produzione originaria e la continuità delle coltivazioni, a tutela del suolo e della funzione produttiva.
La legge 15 gennaio 2026, n. 4 (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2026), di conversione del D.L. 21 novembre 2025, n. 175, segna un passaggio strutturale nella disciplina degli impianti a fonti rinnovabili in area agricola, con particolare riferimento all’agrivoltaico. Il provvedimento consolida nel D.Lgs. 190/2024, divenuto a tutti gli effetti Testo Unico FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), un impianto normativo più restrittivo rispetto alla fase espansiva precedente, ma al contempo più coerente e leggibile per operatori, tecnici e amministrazioni. Il baricentro della regolazione viene spostato dal livello regolamentare a quello legislativo, superando il quadro incerto generato dal D.M. 21 giugno 2024 e dal relativo contenzioso, come chiarito anche dalla sentenza TAR Lazio n. 9155/2025.
La legge 4/2026 ridefinisce integralmente il sistema delle “aree idonee”, trasferendo la disciplina dall’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 ai nuovi articoli 11-bis, 11-quater, 11-quinquies e 12-bis del D.Lgs. 190/2024. Il risultato è un modello duale: forte incentivazione e semplificazione procedurale per gli impianti collocati in aree già antropizzate e contestuale compressione dello spazio autorizzativo per il fotovoltaico a terra in area agricola. In questo contesto l’agrivoltaico assume una funzione selettiva e non più residuale, diventando l’unica tecnologia ammessa e incentivata sui suoli agricoli senza variazione di destinazione d’uso.
Per la prima volta il Testo Unico FER introduce una definizione normativa espressa di impianto agrivoltaico, qualificandolo come un impianto fotovoltaico progettato e gestito in modo da preservare la continuità delle attività colturali e pastorali. La norma riconosce esplicitamente l’uso di strutture sopraelevate, anche con sistemi di rotazione dei moduli, e l’integrazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, superando una visione meramente infrastrutturale dell’impianto. L’elemento dirimente diventa la prestazione agricola: l’installazione è subordinata a una dichiarazione asseverata di un professionista abilitato che dimostri il mantenimento di almeno l’80% della produzione lorda vendibile rispetto alla situazione antecedente. Tale requisito, introdotto dal D.L. 21 novembre 2025, n. 175, come convertito dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, attribuisce alla progettazione agronomica un ruolo centrale e verificabile nel tempo.
Il legislatore affida ai Comuni un compito di controllo sostanziale, prevedendo verifiche nei cinque anni successivi all’entrata in esercizio dell’impianto, con riferimento sia alla continuità dell’attività agricola sia al rispetto della soglia minima di PLV. L’agrivoltaico viene così sottratto a logiche puramente speculative e ricondotto a un modello produttivo integrato, nel quale l’energia rappresenta una funzione complementare e non sostitutiva dell’uso agricolo del suolo.
Sul piano territoriale la legge introduce criteri quantitativi vincolanti per la pianificazione regionale delle aree agricole idonee, imponendo un intervallo compreso tra lo 0,8% e il 3% della SAU regionale. Tale scelta rafforza la tutela del suolo agricolo e forestale di pregio e consente una governance più stringente degli impatti cumulativi degli impianti FER, anche attraverso il nuovo “contatore SAU” istituito dall’art. 12-bis del D.Lgs. 190/2024. Viene inoltre chiarito che le nuove limitazioni non operano retroattivamente sui procedimenti autorizzativi in corso, riducendo il rischio di blocchi e contenziosi per i progetti già avviati.
Nel complesso il quadro delineato dalla legge 4/2026 ridisegna il rapporto tra agricoltura ed energia rinnovabile su basi più selettive e tecnicamente esigenti. Per le imprese agricole e per i professionisti del settore l’agrivoltaico non è più una semplice opzione localizzativa, ma un progetto integrato che richiede competenze agronomiche, pianificazione territoriale e una solida capacità documentale. In questa prospettiva la disciplina consolidata nel Testo Unico FER rappresenta un punto di equilibrio tra transizione energetica e salvaguardia della funzione produttiva dei suoli agricoli, spostando l’attenzione dalla quantità installata alla qualità dell’integrazione tra energia e agricoltura.