CARBURANTI AGRICOLI: COME FARE PER OTTENERE IL CREDITO D’IMPOSTA

Dal 6 agosto al 30 settembre 2026 le imprese agricole possono presentare ad AGEA la domanda per ottenere il credito d’imposta sugli acquisti di gasolio e benzina effettuati nel periodo marzo-maggio. L’agevolazione può arrivare al 20% della spesa ammissibile, al netto dell’IVA, con un limite massimo di 50.000 euro per impresa e una dotazione finanziaria complessiva di 90 milioni di euro.

Le modalità applicative sono contenute nel Decreto interministeriale 27 luglio 2026 n. 365846 e nelle Istruzioni operative AGEA n. 72/2026, protocollo n. 65982 del 5 agostoLe domande si possono presentate attraverso il SIAN, direttamente dall’impresa oppure tramite un Centro di assistenza agricola – CAA mandatario. La misura attua l’articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 ed è stata introdotta per compensare parzialmente l’aumento dei costi energetici sostenuti dalle imprese agricole in seguito alle crisi internazionali.

 

Chi può chiedere il credito d’imposta

 

Possono accedere all’agevolazione le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che possiedono la qualifica di agricoltore in attività ai sensi della normativa sui pagamenti diretti della PAC. AGEA verifica inoltre che l’impresa abbia il fascicolo aziendale aggiornato e risulti iscritta al Registro delle imprese. Sono escluse le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti relativi ad aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili dalla Commissione europea e, salvo le deroghe previste per micro e piccole imprese, quelle che si trovavano già in difficoltà nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026.

 

Quali acquisti di carburante sono ammessi

 

Il credito riguarda le spese sostenute per gasolio e benzina utilizzati per alimentare mezzi, macchine e attrezzature impiegati nell’esercizio dell’attività agricola. Il decreto indica espressamente, a titolo esemplificativo, trattori agricoli o forestali, macchine agricole operatrici semoventi, macchine per la lavorazione del terreno e per la raccolta, mezzi meccanici e sollevatori telescopici destinati esclusivamente all’uso agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli, attrezzature e macchinari leggeri.

È compreso anche il carburante utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole. Restano invece fuori dall’agevolazione gli acquisti di gasolio e benzina destinati ad autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente collegate al ciclo di produzione agricola.

La spesa agevolabile è considerata al netto dell’IVA.

 

Ammesse anche alcune fatture emesse dopo il 31 maggio

 

Le Istruzioni AGEA introducono una precisazione importante sulla documentazione. Sono ammissibili anche fatture emesse dopo il 31 maggio 2026, purché si riferiscano a gasolio o benzina effettivamente consegnati entro quella data. In questi casi il beneficiario deve indicare nella domanda il documento di trasporto o la bolla di consegna, specificandone numero e data. Se il DDT non compare nella fattura, deve essere allegato alla domanda. Il criterio determinante è quindi la data di consegna del carburante, che deve ricadere nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026.

 

Come presentare la domanda

 

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma telematica AGEA disponibile sul portale SIAN.

Il sistema mette a disposizione un modulo precompilato con le informazioni anagrafiche acquisite dal fascicolo aziendale. La presentazione può essere effettuata direttamente dall’impresa oppure tramite un CAA al quale sia stato conferito mandato.

Le fatture possono essere caricate in formato XML oppure PDF. Nel caso del formato XML, il sistema acquisisce automaticamente numero e data della fattura, partita IVA e denominazione del fornitore e importo imponibile al netto dell’IVA. Se una fattura comprende anche prodotti o costi diversi dal gasolio o dalla benzina ammissibili, l’impresa deve indicare soltanto l’importo effettivamente riferibile alla misura. Per le fatture in PDF le stesse informazioni devono essere riportate nella domanda. AGEA precisa inoltre che le fatture indicate devono corrispondere a quelle elettroniche correttamente trasmesse al Sistema di Interscambio e presenti nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

 

Domande dal 6 agosto al 30 settembre

 

La finestra per la presentazione delle istanze è aperta dal 6 agosto al 30 settembre 2026Entro il 30 settembre l’impresa può anche presentare una nuova domanda, che sostituisce integralmente quella trasmessa in precedenza. In presenza di più istanze sarà quindi considerata valida l’ultima correttamente presentata. Sempre entro la stessa data è possibile rinunciare integralmente al credito richiesto. Non si tratta di un click day: il beneficio non viene assegnato in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Credito fino al 20%, ma l’aliquota può essere ridotta

 

Il credito teorico è pari al 20% della spesa ammissibile. Il decreto prevede uno stanziamento complessivo di 90 milioni di euro. Di questi, 200.000 euro sono destinati ad AGEA per la gestione della misura: le risorse considerate dalle Istruzioni operative per il calcolo del riparto ammontano quindi a 89,8 milioni di euroSe il valore complessivo dei crediti richiesti dalle domande ammissibili rimarrà entro le risorse disponibili, l’aliquota sarà pari al 20%. Se invece le richieste supereranno il plafond, AGEA rideterminerà l’aliquota rapportando le risorse disponibili all’ammontare complessivo dei contributi ammissibili. La riduzione sarà applicata attraverso un taglio lineare. Un’impresa con 15.000 euro di spese ammissibili maturerebbe, con l’aliquota piena del 20%, un credito teorico di 3.000 euro. Se, a seguito del riparto, l’aliquota effettiva risultasse ad esempio pari al 14%, il credito scenderebbe a 2.100 euro.

 

Il limite dei 50.000 euro

 

Per ciascuna impresa beneficiaria l’importo nominale complessivo degli aiuti concessi nell’ambito del regime previsto dal Quadro temporaneo europeo non può superare 50.000 euro. Il limite richiede quindi attenzione soprattutto per le aziende che abbiano già ricevuto altri aiuti riconducibili alla stessa sezione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente. AGEA effettuerà i controlli anche attraverso i registri degli aiuti di Stato e terrà conto, quando previsto, degli aiuti già attribuiti alle imprese che costituiscono un’“impresa unica”.

 

I controlli sulle domande

 

AGEA verificherà la completezza della domanda, la qualifica di agricoltore in attività, l’aggiornamento del fascicolo aziendale, l’iscrizione al Registro delle imprese e la congruenza dei dati anagrafici. Saranno inoltre controllate la corrispondenza tra fatture e dati dichiarati e l’effettiva destinazione del carburante all’attività agricola. Nel caso di gasolio o benzina ad uso agricolo agevolato, gli importi dichiarati saranno confrontati con le concessioni effettuate dalle Regioni. Per le altre tipologie di carburante AGEA effettuerà verifiche specifiche sull’utilizzo esclusivamente agricolo. Le domande nelle quali vengono accertate irregolarità sono considerate non ammissibili.

 

AGEA deciderà entro il 20 ottobre

 

Entro 20 giorni dalla scadenza delle domande, quindi entro il 20 ottobre 2026, AGEA deve determinare l’ammontare complessivo delle richieste ammissibili, stabilire l’eventuale aliquota definitiva e quantificare il credito riconosciuto a ciascun beneficiario.

Il provvedimento di concessione sarà pubblicato sul sito istituzionale AGEA e la pubblicazione avrà valore di comunicazione ai beneficiari. Prima della pubblicazione, AGEA trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse e l’importo attribuito a ciascuna.

 

Utilizzo del credito esclusivamente tramite F24

 

Il credito potrà essere utilizzato dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione AGEA.

La compensazione dovrà avvenire esclusivamente tramite modello F24, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il termine finale è fissato al 31 dicembre 2026 e il decreto precisa che il credito non può essere riportato negli anni successivi.

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP. Sono inoltre previste specifiche regole di cumulo con altri aiuti di Stato, aiuti de minimis e altre agevolazioni. Per gli stessi costi occorre rispettare i limiti di intensità previsti dalla normativa europea ed evitare che il sostegno complessivo superi il costo effettivamente sostenuto.

 

Le verifiche da fare prima della domanda

 

Per le imprese interessate è utile procedere subito al controllo delle fatture relative al periodo marzo-maggio, distinguendo gli acquisti destinati all’attività agricola da eventuali altri utilizzi. Particolare attenzione richiedono le fatture cumulative, quelle emesse dopo il 31 maggio e gli acquisti di carburante non agevolato. Nel primo caso deve essere estratto l’importo effettivamente ammissibile; per le fatture successive al 31 maggio occorre verificare la disponibilità dei DDT che attestano la consegna entro il termine. La domanda resta aperta fino al 30 settembre, ma la qualità della documentazione sarà determinante nella fase istruttoria: AGEA effettuerà controlli sulle fatture, sulle concessioni regionali di carburante agricolo e sulla destinazione dei prodotti acquistati.