DOMANDA PAC 2026: LE NOVITÀ OPERATIVE

La campagna 2026 della domanda unificata consolida l’impianto della riforma PAC 2023–2027, confermando la struttura dei pagamenti diretti ma introducendo precisazioni rilevanti su giovani agricoltori, condizionalità ambientale e comparto zootecnico. Il quadro, definito con le istruzioni operative Agea del 20 febbraio scorso, è quello del Piano Strategico Nazionale italiano, attuativo dei Regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116. 


Il termine ordinario di presentazione delle domande è fissato al 15 maggio 2026, salvo eventuali proroghe. Prima del rilascio della domanda l’agricoltore deve aggiornare il fascicolo aziendale e compilare il piano di coltivazione grafico, base tecnica della domanda geospaziale precompilata. Il sistema integra dati catastali, superfici dichiarate e controlli satellitari, rafforzando la coerenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente coltivato o condotto.

 

Una novità di rilievo riguarda le aziende di minori dimensioni. Le imprese che dichiaranomeno di 10 ettari di superficie ammissibile non sono soggette ai controlli e alle sanzioni della condizionalità, cioè l’insieme di norme ambientali, sanitarie e agronomiche che devono essere rispettate per percepire i pagamenti Pac. Nel calcolo si considera esclusivamente la superficie per la quale viene richiesto il sostegno pubblico, inclusi pagamenti diretti, misure agroambientali e indennità compensative.

 

Rimangono valide le BCAA, ossia le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali”, che costituiscono uno dei pilastri della condizionalità, in particolare la BCAA 7 disciplina l’obbligo di rotazione o diversificazione delle colture per preservare la fertilità del suolo e contenere la pressione fitosanitaria. Da quest’anno le superfici condotte in agricoltura biologica o in produzione integrata sono considerate conformi a questo obbligo. Inoltre, le aziende con superficie dichiarata inferiore a 30 ettari non sono sottoposte ai controlli specifici su questa norma, introducendo un principio di proporzionalità negli adempimenti.

 

Per quanto riguarda i titoli Pac, cioè i diritti all’aiuto che consentono di attivare il sostegno di base al reddito (BISS, Basic Income Support for Sustainability), viene ribadito che l’agricoltore deve comunque presentare la richiesta di aiuto anche se, al momento della domanda, non è ancora in possesso dei titoli per motivi amministrativi. In assenza della richiesta l’organismo pagatore non potrà procedere al pagamento qualora la situazione venga regolarizzata successivamente.

 

Sul fronte del ricambio generazionale intervengono precisazioni importanti. Da quest’anno, per accedere alla riserva nazionale dei titoli e al sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, occorre dimostrare adeguati requisiti professionali. Il requisito di istruzione e competenza può essere soddisfatto con un titolo di studio in materie agrarie, ma anche con un diploma non agricolo accompagnato da un corso di formazione di almeno 150 ore con esame finale. È ammesso anche il titolo di scuola secondaria di primo grado, purché integrato da un corso di almeno 150 ore oppure da almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata nel settore agricolo. I requisiti devono essere posseduti e documentati entro il 30 settembre dell’anno di domanda, mentre quelli anagrafici e di primo insediamento come capo azienda devono risultare già alla data di presentazione.

 

Nel comparto zootecnico viene ridefinito il periodo di osservazione per l’eco-schema 1, l’intervento volontario che premia le aziende impegnate nella riduzione dell’uso dei farmaci veterinari e nel miglioramento del benessere animale. Il periodo di riferimento va dal 1° ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di domanda, con una tolleranza di 30 giorni in caso di avvio o cessazione dell’attività. Gli allevatori che intendono aderire al livello che prevede la certificazione del benessere animale con pascolamento devono presentare richiesta all’organismo di certificazione entro il termine di presentazione della domanda.