INQUINAMENTO AMBIENTALE: QUANDO RISPONDE ANCHE IL GESTORE “DI FATTO” DELL’AZIENDA AGRICOLA
L’inquinamento ambientale non riguarda soltanto chi è formalmente titolare di un’azienda agricola. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che può essere chiamato a rispondere penalmente anche chi, pur senza un incarico ufficiale, gestisce concretamente l’attività aziendale e ne assume le decisioni operative. Un principio destinato ad avere ricadute rilevanti per molte imprese agricole e zootecniche.L’a pprofondimento che pubblichiamo, curato dalle avvocate Mariagrazia Pellerino e Daniela Altare, analizza i contenuti della sentenza e ne illustra gli effetti pratici. Il contributo spiega quando lo smaltimento illecito di reflui e deiezioni zootecniche può integrare il reato di inquinamento ambientale, come viene valutato il danno al suolo, al sottosuolo e alle acque e perché, secondo la Cassazione, la responsabilità può estendersi anche al cosiddetto “gestore di fatto” dell’impresa agricola. Un’analisi di particolare interesse per imprenditori agricoli, allevatori, tecnici e consulenti chiamati a operare nel rispetto della normativa ambientale.
Si segnala una recente sentenza (Cass. Pen., Sez. III, sentenza del 15 maggio 2026, n. 17576) in tema di inquinamento ambientale che fornisce indicazioni in merito alla nozione di deterioramento e compromissione del suolo o del sottosuolo.
La vicenda riguardava la condanna di una proprietaria e di un Gestore di una Azienda Agricola esercente attività di allevamento bufalino per il reato di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p. per aver cagionato una compromissione ed un deterioramento significativo e misurabile delle acque, del suolo e del sottosuolo, sversando e smaltendo illecitamente liquami e deiezioni zootecniche.
Per tale illecito sversamento venivano altresì condannati per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 e per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, per aver realizzato, in assenza di permesso di costruire, un piazzale di mq 1.000 circa, per un'altezza di circa cm 50, mediante materiale di riempimento.
La Suprema Corte, nel confermare la condanna nei confronti dei due ricorrenti, enuncia alcuni principi importanti in tema di inquinamento ambientale e responsabilità del gestore “di fatto” dell’azienda agricola.
Il reato di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p. punisce la condotta di chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Il secondo comma, di recente modificato con il D.lgs. 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, prevede inoltre delle aggravanti nel caso in cui l’inquinamento interessi un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico oppure sia prodotto in danno di specie animali o vegetali protette, di un ecosistema di dimensioni notevoli oppure, al di là delle dimensioni, quando l'inquinamento abbia effetti durevoli. La pena è aumentata se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.
Rigettando il primo motivo di ricorso, incentrato sulla sussistenza della compromissione e del deterioramento significativo e misurabile delle acque e del terreno, nonché sulla addebitabilità delle condotte al gestore di fatto dell’Azienda Agricola, la Corte di Cassazione precisa che “la "compromissione" consiste in un'alterazione funzionale del bene che incide sulla sua relazione con l'uomo e sui bisogni che deve soddisfare; il "deterioramento" consiste in uno squilibrio strutturale connesso al decadimento dello stato o della qualità del bene” e che “ai fini della sussistenza del reato, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno (elemento distintivo del reato di disastro ambientale), né è necessario il superamento di limiti tabellari prefissati o l'espletamento di analisi tecniche basate su scale graduate”.
Nel caso di specie, prosegue la Cassazione “il delitto si ipotizza consumato sversando e smaltendo illecitamente liquami e deiezioni zootecniche, essendosi accertata la presenza di un lagone di mq 1.500 circa, interrato e privo di fosso di guardia perimetrale, in mancanza di alcuna documentazione sull'utilizzo e lo spandimento degli effluenti zootecnici, con deiezioni liquide convogliate in un canale adiacente il lagone e poi immesse nel canale di bonifica, e con deiezioni palabili sversate nella zona antistante il lagone, mentre le acque di lavaggio provenienti dalla sala latte erano immesse attraverso un sistema di scarico direttamente sul terreno, infine gli esiti dei campionamenti eseguiti su aree aziendali poste a nord, est e ovest evidenziavano la presenza di sostanza organica, con parametri di contaminazione superiori ai limiti consentiti.”
Così descritto lo stato dei luoghi, la Suprema Corte non condivide quanto sostenuto dalla difesa secondo cui il danno rilevante ex art. 452-bis c.p. sussisterebbe solo nel caso di penetrazione nel suolo degli elementi inquinanti e afferma che “il reato si realizza quando il fenomeno pregiudizievole rimanga e incida sul suolo e non penetri anche nel sottosuolo”. Nel caso di specie, peraltro, in primo grado era stato accertato che il pregiudizio aveva interessato anche il sottosuolo e le acque.
Precisa, inoltre, la Suprema Corte che l’azienda non disponeva di alcuna autorizzazione e documentazione relativa alla realizzazione del contenitore in terra, al fine di valutare il rispetto dei requisiti di permeabilità.
Circa l’accertamento probatorio dei due aspetti fenomenici della fattispecie si richiama una ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione (Sentenza del 11 febbraio 2026 (dep. 23 febbraio 2026), n. 7066) che conferma i precedenti arresti giurisprudenziali sul tema: “ai fini della prova dell’integrazione del reato, quanto alle condotte di deterioramento ovvero compromissione, significative e misurabili, del bene, non è richiesto necessariamente l’espletamento di specifici accertamenti tecnici qualora vi sia una evidenza macroscopica e oggettiva del danno” (ad es. colorazione scura delle acque, cattivo odore o moria della fauna).
Circa la responsabilità del gestore “di fatto” dell’Azienda Agricola, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il reato di inquinamento ha natura di reato comune e può essere commesso da chiunque, attraverso lo sversamento illecito di reflui zootecnici, cagioni una concreta contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque.
Nel caso di specie, la gestione “di fatto” era stata desunta da molteplici circostanze, tra cui la sottoscrizione negli ultimi cinque anni di tutti i documenti relativi alla gestione dell’azienda e la gestione diretta di tutta l’attività commerciale.
Alla luce delle considerazioni della Corte di Cassazione, si rammenta agli operatori del settore agricolo la scrupolosa osservanza delle norme nella gestione della propria attività e dei rifiuti ad essa connessi (tra cui le deiezioni animali); inoltre, nel caso in cui eventuali situazioni di inquinamento o di rischio si verifichino, si sottolinea l’importanza delle opportune iniziative riparatorie, anche con l’ausilio di tecnici del settore, al fine di arginare le conseguenze dannose. Le stesse consentono infatti di preservare e recuperare l’integrità ambientale, ridimensionando anche le conseguenze sanzionatorie del fatto a carico dell’imprenditore.
Avv. Mariagrazia Pellerino
Avv. Daniela Altare