PRODOTTI DOP, ARRIVA IL CONTRASSEGNO DI STATO CON QR CODE CONTRO LE CONTRAFFAZIONI
Il Ministero dell’Agricoltura definisce le regole per il nuovo sistema volontario di identificazione delle produzioni certificate. Tre formati, costi da 0,5 a 2 centesimi per pezzo e tracciabilità affidata a consorzi, organismi di controllo e confezionatori. Le IGP escluse dalla prima applicazione.
I prodotti agroalimentari DOP potranno utilizzare un contrassegno di Stato numerato, dotato di QR code e realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il Ministero dell’Agricoltura ha adottato il decreto n. 566158 del 16 ottobre 2026, che disciplina caratteristiche tecniche, distribuzione, utilizzo, controlli e costi del nuovo sistema di identificazione.
Il contrassegno è stato introdotto dall’articolo 6 della legge 75 del 21 aprile 2026, recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. La norma consente di affiancare alla certificazione delle denominazioni di origine uno strumento di sicurezza contro falsificazioni e contraffazioni, senza imporre nuovi obblighi generalizzati alle imprese.
L’adesione è volontaria e riguarda, in questa prima fase, esclusivamente i prodotti DOP agroalimentari preimballati. La legge comprende anche le IGP, ma il decreto disciplina in prima applicazione solo le DOP, in attesa di ulteriori approfondimenti tecnici sulle caratteristiche delle produzioni IGP.
Come funziona il nuovo contrassegno
Il sistema prevede tre formati: due etichette adesive da 55×20 e 106×22 millimetri e un ologramma quadrato da 25×25 millimetri. Ogni contrassegno contiene un numero identificativo progressivo, una serie alfanumerica e un QR code che riporta il numero progressivo. Completano l’identificazione l’emblema dello Stato, il tricolore italiano e le sigle IPZS e DOP.
La produzione è affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che utilizza sistemi di sicurezza specifici. Il contrassegno si aggiunge agli strumenti di identificazione e certificazione già previsti per le denominazioni protette, senza sostituire i controlli sul rispetto dei disciplinari.
La decisione di adottarlo spetta all’assemblea del consorzio di tutela, che deve successivamente richiedere all’organismo di controllo l’aggiornamento del piano dei controlli. Per le DOP prive di un consorzio l’utilizzo è consentito soltanto dopo l’inserimento della relativa previsione nel disciplinare di produzione.
Costi a carico degli operatori
Il decreto stabilisce prezzi differenziati in funzione del formato e dei quantitativi ordinati. Per l’etichetta adesiva da 55×20 millimetri il costo, al netto dell’IVA, varia da 1,5 centesimi per ordinativi fino a un milione di pezzi a 0,8 centesimi oltre cinque milioni.
Il formato adesivo più grande costa da 2 a 1,1 centesimi. L’ologramma da 25×25 millimetri costa da 1 centesimo, fino a un milione di pezzi, a 0,5 centesimi oltre i dieci milioni. Gli scaglioni delle etichette adesive sono fino a un milione, da uno a cinque milioni e oltre i cinque milioni di pezzi.
I costi sono interamente a carico degli operatori, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. I prezzi potranno essere aggiornati con decreto del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica del Ministero. Le tariffe previste si riferiscono ai contrassegni e non quantificano gli eventuali ulteriori costi organizzativi sostenuti dalle filiere per adottare il sistema.
Registri e controlli sui confezionatori
La gestione, il ritiro e la distribuzione dei contrassegni spettano agli organismi di controllo, che possono delegare queste attività ai consorzi di tutela mediante apposita convenzione. I contrassegni vengono quindi consegnati ai confezionatori titolari del codice ICQRF.
Ogni operatore deve registrare gli identificativi utilizzati o i relativi lotti, assicurando la rintracciabilità delle partite certificate. Gli organismi di controllo e i consorzi delegati tengono registri di carico e di distribuzione e, nel corso delle visite ispettive, verificano la corrispondenza tra contrassegni ricevuti, utilizzati e rimasti in giacenza, segnalando eventuali incongruenze all’ufficio territoriale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF).
Il decreto ammette uno scarto massimo dell’1,5% tra contrassegni ritirati e confezioni realizzate per ciascuna partita certificata. Se il limite viene superato per ragioni oggettive e documentabili, il confezionatore deve comunicarlo entro 24 ore dall’accertamento all’ICQRF e all’organismo di controllo. In caso di furto, entro 24 ore dalla scoperta occorre presentare denuncia all’autorità di pubblica sicurezza e inviarne copia all’ICQRF e all’organismo di controllo.
In caso di deterioramento, vendita della partita sfusa o declassamento del prodotto, i contrassegni devono essere restituiti all’organismo di controllo o al consorzio delegato. È vietato cederli o distribuirli in relazione a transazioni di prodotti DOP allo stato sfuso.