REATI AGROALIMENTARI, NUOVA STRETTA SU FRODI E AGROPIRATERIA
Con l’approvazione definitiva del disegno di legge “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” il settore agroalimentare si prepara a un importante cambiamento normativo. La riforma introduce nuovi reati penali, rafforza i controlli e amplia la responsabilità anche alle aziende agricole nei casi previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Il provvedimento punta a tutelare origine, qualità e tracciabilità delle produzioni italiane, un settore che conta oltre 890 prodotti Dop, Igp e Stg registrati nell’Unione europea e un export agroalimentare che nel 2025 ha sfiorato i 73 miliardi di euro. Per le imprese agricole e agroalimentari cresce quindi l’esigenza di rafforzare procedure interne, sistemi di controllo e strumenti di prevenzione, soprattutto nelle filiere certificate e ad alta tutela. Nel contributo che segue, le avvocate penaliste Mariagrazia Pellerino e Daniela Altare analizzano i principali contenuti della riforma e le possibili ricadute operative per le aziende del comparto.
LA RIFORMA DEI REATI AGROALIMENTARI
"Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani"
Il 15 aprile scorso è stato approvato in via definitiva il testo del Disegno di legge “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, provvedimento recante una importante ed organica riforma in materia di reati agroalimentari, del quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La portata del testo è ampia e si dirige in tre direzioni.
L'introduzione di nuovi reati nel settore agroalimentare e quindi saranno puniti penalmente comportamenti che prima non lo erano.
I nuovi reati potranno avere come conseguenza anche la responsabilità delle Aziende agricole oltre che delle persone fisiche se dal reato deriva un vantaggio per l’Azienda.
Il terzo aspetto di novità riguarda il rafforzamento dei controlli in materia.
Con riferimento al primo settore di intervento, si registra l’introduzione, nel titolo VIII del libro II del Codice Penale (dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, cui ora si aggiunge il riferimento al patrimonio agroalimentare), di un nuovo capo (II-bis) dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.
Di seguito l’indicazione dei nuovi reati introdotti:
· frode alimentare, all'art. 517-sexies, che sanziona chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importi, esporti, spedisca in transito, introduca in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporti, ponga in vendita, distribuisca o metta altrimenti in circolazione alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti. La norma appresta una tutela anticipata che copre anche le fasi precedenti la vendita, relativamente a condotte sorrette dalla finalità di trarre profitto e di indurre in errore il consumatore.
· commercio di alimenti con segni mendaci, all'art. 517-septies, che si configura come una particolare ipotesi di frode, in cui il fatto tipico è individuato nella condotta di chi, al fine di indurre in errore il compratore sull'origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli. La condotta deve, altresì, essere connotata da una finalità ingannatoria.
Si segnala inoltre la modifica del reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'art. 517-quater, con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio e l’ampliamento dei confini applicativi che ora contemplano anche le condotte che precedono l'immissione nel mercato.
Il testo di legge prevede poi l’introduzione, al nuovo art. 517-octies, di una pena accessoria, irrogabile in caso di fatto di particolare gravità o di recidiva specifica e consistente nella chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio nell'ambito del quale il fatto è stato commesso. Lo stesso articolo introduce anche alcune circostanze aggravanti applicabili ai due reati di nuova introduzione se le condotte attengono a prodotti o ingredienti che hanno denominazioni di origine o indicazione geografica protette, quando le frodi sono commesse mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza, qualora i fatti siano connotati da particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento o, ancora, ove le condotte abbiano ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione. E’ previsto, ancora, un ulteriore aumento della pena ove i reati siano reati commessi con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate (cd. agropirateria).
Ulteriori modifiche al codice penale si inseriscono nel Capo III e riguardano le sanzioni accessorie (quali l'interdizione da una professione o da un'arte, accompagnata dal divieto di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni ovvero di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, e quindi compresi i contributi PAC, per lo svolgimento di attività imprenditoriali o, financo la chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso) e la confisca, anche nella forma per equivalente.
Ancora, i reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies, aggravati ai sensi del quarto comma dell'articolo 517-octies (i casi più gravi e riconducibili alla cd. agropirateria), sono inseriti nell'elenco dei delitti contro l'industria e il commercio per i quali è prevista la responsabilità delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 231 del 2001.
Quindi, la conseguenza possibile è che anche l’azienda agricola in quanto tale risponde dei reati commessi nel proprio interesse o vantaggio.
Infine, il disegno normativo prevede poi una serie di disposizioni ulteriori di coordinamento e rafforzamento del sistema di controllo circa le attività investigative, la tutela della tracciabilità degli alimenti e delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, l’introduzione di nuove sanzioni amministrative, di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli, l’inasprimento del sistema sanzionatorio a carico del produttore inadempiente all'obbligo pecuniario nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni di DOC, DOCG e IGT.
Alla luce di questa panoramica, il testo appare senz’altro un provvedimento complesso e destinato ad incidere in senso significativo sull’attività delle aziende agricole e sulla necessità di adottare le necessarie misure preventive, tra cui l’adozione di Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001 che possono escludere la responsabilità dell’Azienda.
Seguiranno dei prossimi articoli con i necessari approfondimenti sulla riforma.
Avv. Mariagrazia Pellerino
Avv. Daniela Altare