CONTRATTI SCRITTI, ETICHETTE “EQUO” E DENOMINAZIONI RISERVATE ALLA CARNE: LE NOVITÀ DELLA UE PER LA FILIERA ALIMENTARE
Pubblicato il 29 luglio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Regolamento (UE) 2026/1739 dell’8 luglio 2026 riscrive parti importanti dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Il testo, adottato dopo la posizione del Parlamento europeo del 16 giugno e la decisione del Consiglio del 29 giugno, modifica tre pilastri della legislazione agricola comunitaria: il regolamento OCM 1308/2013, il regolamento sui piani strategici della PAC 2021/2115 e il regolamento sul finanziamento della PAC 2021/2116. L’obiettivo dichiarato, si legge nei considerando, è ripristinare equità e fiducia lungo la filiera dopo anni segnati da pandemia, inflazione dei costi energetici e instabilità geopolitica, che hanno eroso il potere contrattuale delle aziende agricole, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni.
Le indicazioni “giusto/equo” e “filiera corta” vengono disciplinate a livello europeo
Finora affidate a iniziative private o a normative nazionali non armonizzate, le indicazioni “giusto”, “equo” o espressioni di significato equivalente trovano per la prima volta una disciplina comune nel nuovo articolo 88 bis del regolamento OCM. Potranno essere usate in etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali solo per descrivere modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nei rapporti tra agricoltori e acquirenti e un prezzo che gli agricoltori partecipanti considerino equo e remunerativo, contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L’indicazione “filiera corta” potrà essere utilizzata quando esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori, anche mediante strumenti di comunicazione a distanza o attraverso un intermediario, e il consumatore può identificare facilmente le aziende agricole nelle quali sono state prodotte le materie prime. Potrà inoltre essere impiegata quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori geograficamente prossimi, anche in contesti transfrontalieri. Gli Stati membri potranno mantenere o introdurre regole nazionali supplementari, ma non potranno usarle per ostacolare la commercializzazione di prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Paese UE. L’applicazione di queste norme è differita al 19 agosto 2028, per dare tempo agli operatori di adeguarsi.
Contratti scritti obbligatori estesi a tutti i settori agricoli
Il cambiamento più strutturale riguarda l’estensione e l’armonizzazione a livello europeo dell’obbligo di contratto scritto per le consegne di prodotti agricoli effettuate da agricoltori, loro associazioni, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori verso trasformatori, distributori e rivenditori al dettaglio. Il nuovo articolo 168 del regolamento OCM stabilisce che il contratto debba essere concluso prima della consegna e contenere elementi minimi: prezzo, fisso o calcolato tramite indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e comprensibili, quantità e qualità del prodotto, durata, modalità di pagamento e di consegna e regole in caso di forza maggiore. Per i contratti di durata superiore ai dodici mesi, ridotti a sei mesi nel comparto lattiero-caseario, è prevista una clausola di revisione attivabile dall’agricoltore in caso di cambiamenti rilevanti delle condizioni di mercato o dei costi, anche connessi a eventi imprevisti. Gli Stati membri potranno prevedere deroghe o esenzioni in casi specifici, tra cui determinate consegne di valore contenuto, prodotti deperibili o stagionali e conferimenti tra un socio e la propria organizzazione di produttori o cooperativa, quando lo statuto o gli accordi interni contengano disposizioni con effetti analoghi a quelli del contratto. Potranno inoltre imporre la registrazione dei contratti scritti. Anche per queste disposizioni l’applicazione decorre dal 19 agosto 2028.
Più forza alle organizzazioni di produttori
Il regolamento semplifica il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, ora possibile con un’unica domanda relativa a più settori, e ne rafforza il ruolo negoziale. Le organizzazioni non ancora riconosciute, comprese le cooperative, potranno negoziare i contratti per conto dei soci durante l’istruttoria della domanda. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute potranno negoziare anche il prezzo per conto degli aderenti, entro un tetto del 36% della produzione nazionale del prodotto interessato, per evitare distorsioni della concorrenza. Sale inoltre dal 3,5% al 7% a livello UE, mentre resta al 36% a livello di singolo Stato membro, il limite di latte crudo negoziabile collettivamente dalle organizzazioni di produttori riconosciute. Sul fronte del sostegno finanziario i piani strategici della PAC potranno prevedere un aumento di 10 punti percentuali dell’aiuto dell’Unione alle organizzazioni di produttori negli Stati membri nei quali il tasso di organizzazione dei produttori è rimasto sotto il 10% per tre anni consecutivi, oltre a un incremento di 20 punti percentuali per gli investimenti effettuati da giovani e nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a un’organizzazione riconosciuta. In caso di eventi climatici avversi, calamità naturali o infestazioni di organismi nocivi che causino perdite superiori al 30% della produzione media, il cofinanziamento UE ai programmi operativi potrà salire dal 50% al 70% della spesa sostenuta.
Carne: denominazioni riservate e limiti per i prodotti da colture cellulari
Il regolamento introduce nell’allegato VII del regolamento OCM un elenco di denominazioni, tra cui manzo, vitello, pollo, prosciutto, bistecca, filetto e fegato, riservate ai prodotti contenenti carne, intesa come le parti commestibili degli animali. Le stesse denominazioni non potranno essere utilizzate per alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti di origine animale, vegetale, microbica, fungina o algale ai sensi del regolamento sui novel food. La norma interviene dunque sulla denominazione commerciale dei prodotti e non introduce un divieto europeo di produzione o commercializzazione degli alimenti ottenuti da colture cellulari. Si inserisce in un dibattito già segnato in Italia dalla legge 172/2023, che vieta la produzione e l’immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o tessuti derivanti da animali vertebrati. Il regolamento europeo disciplina invece l’uso delle denominazioni merceologiche nel mercato interno.
La Commissione potrà comunque individuare, con atto delegato, prodotti non a base di carne che, per uso consolidato e assenza di rischio di confusione, potranno continuare a utilizzare tali termini. L’applicazione di questa parte del regolamento decorre dal 19 agosto 2029. I prodotti non conformi fabbricati o importati nell’Unione prima di tale data potranno continuare a essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 19 agosto 2032.
Barbabietola da zucchero e clausole antitrust temporanee
Anche i contratti di fornitura di barbabietole da zucchero vengono allineati alle nuove regole generali, con clausola di revisione per i contratti di durata superiore ai dodici mesi e possibilità per gli Stati membri di imporne la registrazione. Il regolamento conferma infine la possibilità, nei periodi di grave squilibrio di mercato, di autorizzare temporaneamente deroghe alle regole di concorrenza per consentire azioni collettive private, quali ritiri dal mercato, distribuzione gratuita e pianificazione temporanea della produzione, sostenute se necessario dalla riserva agricola dell’Unione.
Le prossime tappe
Pubblicato il 29 luglio 2026, il regolamento entrerà in vigore il 18 agosto 2026, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con un calendario di applicazione scaglionato: le norme sui contratti scritti e sulle indicazioni “giusto”, “equo” e “filiera corta” si applicheranno dal 19 agosto 2028, quelle sulle denominazioni della carne dal 19 agosto 2029. Il periodo transitorio consentirà alle organizzazioni di produttori e alle filiere zootecniche, ortofrutticole e agroindustriali di adeguare statuti, contratti e strategie di etichettatura alle nuove regole comuni.