FER X IN VIGORE DAL 7 AGOSTO, ACCESSO DIRETTO AL FOTOVOLTAICO FINO A 1 MW. LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE AGRICOLE

Il decreto FER X è entrato in vigore il 7 agosto 2026, aprendo una nuova fase per gli investimenti nelle fonti rinnovabili fino al 2030. Il provvedimento, il DM MASE n. 194 del 18 giugno 2026, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica il 6 agosto, mette a disposizione un contingente massimo di 37,15 GW e introduce l'accesso diretto al meccanismo di sostegno per gli impianti fino a 1 MW. Per le imprese agricole assumono particolare rilievo il fotovoltaico sulle coperture, il premio per la rimozione dell'amianto, l'agrivoltaico e gli interventi sugli impianti esistenti.


Il decreto riguarda fotovoltaico, eolico, idroelettrico e impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione e dà attuazione agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 199/2021. Il percorso che ha portato alla pubblicazione è stato scandito dall'autorizzazione del regime di sostegno da parte della Commissione europea, dalla firma del ministro Gilberto Pichetto Fratin il 18 giugno e, dopo i successivi controlli, dalla pubblicazione sul sito del MASE il 6 agosto.

 

Che cosa deve fare adesso un'impresa agricola interessata

 

Per un'azienda che sta valutando un impianto fotovoltaico, il primo passaggio è definire potenza, localizzazione e configurazione dell'investimento. La soglia di 1 MW determina infatti il percorso di accesso: fino a questa potenza il FER X prevede l'accesso diretto al meccanismo, mentre per gli impianti di maggiore potenza è necessaria la partecipazione alle procedure competitive gestite dal GSE.

Occorre quindi verificare l'ammissibilità dell'area o della struttura interessata, soprattutto quando il progetto riguarda terreni agricoli o impianti agrivoltaici, e avviare per tempo l'iter relativo al titolo autorizzativo e alla connessione alla rete. Per gli impianti soggetti alle procedure competitive questi requisiti assumono rilievo già nella fase di partecipazione. Particolare attenzione va riservata alla data di avvio dei lavori. Per gli impianti fino a 1 MW in accesso diretto, i lavori devono essere avviati successivamente all'entrata in vigore del decreto. Per gli impianti ammessi attraverso procedure competitive, invece, i lavori non devono essere iniziati prima della presentazione della domanda di partecipazione. Prima di sottoscrivere ordini o contratti vincolanti è quindi opportuno verificare puntualmente le condizioni previste dal decreto e dalle successive regole operative del GSE.


Per gli impianti fino a 1 MW manca inoltre un elemento economico essenziale: ARERA deve determinare i prezzi di aggiudicazione per l'accesso diretto entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Il GSE dovrà a sua volta predisporre le regole operative, che saranno approvate dal MASE secondo le tempistiche previste. In attesa di questi passaggi, un'impresa può comunque predisporre il progetto tecnico, verificare disponibilità e capacità della connessione, titolo autorizzativo, requisiti ambientali, eventuale rimozione dell'amianto e struttura finanziaria dell'investimento. La domanda di accesso al sostegno seguirà invece procedure, modulistica e tempistiche definite dalle regole operative.

 

Dieci GW riservati agli impianti fino a 1 MW

 

Il FER X definitivo prevede una capacità massima incentivabile di 37,15 GW, superiore a quella prevista dal precedente regime transitorio. Della quota complessiva, 10 GW sono destinati agli impianti fino a 1 MW ammessi all'accesso diretto, mentre i restanti 27,15 GW riguardano gli impianti di maggiore potenza sottoposti a procedure competitive. Per queste ultime il decreto indica 16,5 GW per l'eolico, 10 GW per il fotovoltaico, 630 MW per l'idroelettrico e 20 MW per gli impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione. La quota riservata agli impianti di minore taglia può intercettare una parte rilevante del potenziale agricolo installabile su stalle, fienili, magazzini, cantine, serre e altri fabbricati produttivi.

 

Accesso diretto entro 1 MW, procedure competitive oltre soglia

 

Per gli impianti fino a 1 MW il decreto prevede l'accesso diretto al meccanismo di sostegno, senza partecipazione alle procedure competitive. Oltre questa soglia si passa invece attraverso le procedure gestite dal GSE. Per il fotovoltaico di maggiore potenza la partecipazione richiede, tra gli altri elementi, il titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio, il preventivo di connessione definitivamente accettato e la registrazione dell'impianto nel sistema GAUDÌ. Sono inoltre previsti requisiti di solidità finanziaria, dimostrabili secondo le modalità indicate dal decreto. Per questa fascia di impianti assume infine rilievo la cantierabilità: i lavori non possono iniziare prima della presentazione della domanda di partecipazione.

 

Per il fotovoltaico oltre 1 MW riferimento a 80 euro/MWh

 

Per il fotovoltaico di potenza superiore a 1 MW l'Allegato 1 stabilisce un prezzo di esercizio di 80 euro/MWh, un prezzo di esercizio superiore di 95 euro/MWh e un prezzo di esercizio inferiore di 65 euro/MWh. Nelle procedure competitive gli operatori presentano offerte secondo il meccanismo previsto dal decreto e il prezzo effettivamente riconosciuto dipende dall'esito della procedura.

Per gli impianti fino a 1 MW il decreto non stabilisce direttamente il valore della tariffa: sarà ARERA a determinarlo entro 90 giorni dall'entrata in vigore, con possibilità di differenziare i prezzi per tecnologia e taglia e di aggiornarli nel tempo. Per le aziende che stanno predisponendo il business plan di un impianto sotto soglia, questo resta uno dei dati decisivi per valutare la redditività effettiva dell'investimento.

 

Sotto 200 kW tariffa omnicomprensiva

 

Se la soglia di 1 MW determina la modalità di accesso al FER X, un secondo limite, fissato a 200 kW, stabilisce il sistema di remunerazione dell'energia prodotta. Per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW il GSE ritira l'energia immessa in rete e riconosce una tariffa omnicomprensiva. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 200 kW, e per quelli di taglia inferiore che optano per questa modalità, l'energia resta nella disponibilità del produttore e viene venduta sul mercato. Il GSE regola la differenza attraverso un contratto per differenza a due vie, riconoscendo al produttore la differenza quando il prezzo previsto dal meccanismo supera quello di mercato e recuperandola nel caso opposto. Il periodo di diritto al sostegno è fissato in 20 anni.

 

Premio di 27 euro/MWh per chi elimina l'amianto

 

Per il patrimonio edilizio agricolo una delle disposizioni più interessanti riguarda la maggiorazione riconosciuta agli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture in eternit o amianto. Il decreto prevede un correttivo di 27 euro/MWh, subordinato alla completa rimozione della copertura secondo le condizioni previste dalla disciplina applicativa. La misura può migliorare la sostenibilità economica degli interventi su stalle, fienili, magazzini e altri fabbricati rurali datati, unendo produzione di energia rinnovabile, bonifica ambientale e riqualificazione del patrimonio immobiliare aziendale. Per gli impianti realizzati su specchi d'acqua è previsto un ulteriore correttivo di 10 euro/MWh.

 

L'agrivoltaico rientra nel FER X

 

L'Allegato 3 include espressamente gli impianti agrivoltaici nella definizione di impianto fotovoltaico. Per le imprese agricole resta però essenziale distinguere l'accesso al sostegno economico dalla possibilità di realizzare l'impianto in una determinata area. Il FER X disciplina il meccanismo di incentivazione, mentre la localizzazione di fotovoltaico e agrivoltaico sui terreni agricoli continua a dipendere dalla normativa nazionale e regionale, dalla disciplina delle aree idonee e dai relativi procedimenti autorizzativi. L'inclusione dell'agrivoltaico nel decreto non equivale quindi a una generalizzata possibilità di installare impianti a terra sui terreni agricoli.


In caso di esubero delle domande e a parità delle condizioni previste dal meccanismo di selezione, il decreto include tra i criteri di priorità gli interventi su impianti fotovoltaici già esistenti in aree agricole, realizzati sulla medesima area e senza incremento della superficie di suolo agricolo occupata. Tra gli ulteriori criteri assumono rilievo anche la localizzazione nelle aree idonee o nelle zone di accelerazione e la presenza di contratti PPA di durata almeno decennale.

 

Incentivi anche per potenziamenti e rifacimenti

 

Il FER X non riguarda soltanto gli impianti nuovi: sono ammessi anche potenziamenti e rifacimenti integrali di impianti esistenti.

Nel caso del potenziamento, il sostegno interessa esclusivamente la nuova sezione dell'impianto. Per il fotovoltaico, il rifacimento integrale richiede invece la sostituzione dei componenti indicati dal decreto, compresi moduli e gruppi di conversione secondo le condizioni tecniche previste. È una possibilità che può interessare progressivamente anche il settore agricolo, considerando l'età di molti impianti installati durante i primi programmi del Conto Energia e i progressi di efficienza raggiunti dalle tecnologie fotovoltaiche più recenti. La scelta richiede comunque una valutazione economica specifica, soprattutto quando l'impianto esistente beneficia ancora di un precedente regime incentivante.

 

Cumulo con contributi in conto capitale fino al 40%

 

Il FER X ammette, a determinate condizioni, il cumulo con contributi in conto capitale fino al 40% del costo dell'investimento per gli impianti di nuova costruzione. Il cumulo comporta una riduzione del prezzo riconosciuto dal FER X, calcolata secondo i criteri dell'Allegato 1. È quindi necessario valutare la convenienza sull'intero piano finanziario, considerando contributo in conto capitale, tariffa effettivamente riconosciuta, costo del finanziamento e produzione attesa. Il decreto disciplina inoltre la compatibilità con altri strumenti di sostegno nel rispetto delle condizioni previste dalle singole misure e dei limiti applicabili agli aiuti pubblici. Per le imprese agricole che intendono combinare FER X con programmi regionali, nazionali o comunitari, la verifica del cumulo deve quindi essere effettuata caso per caso.

 

Trentasei mesi per gli impianti fotovoltaici, ma cambiano le conseguenze del ritardo

 

Per gli impianti fotovoltaici il decreto fissa un termine di 36 mesi per l'entrata in esercizio, al netto degli eventuali periodi di sospensione ammessi. Le conseguenze del mancato rispetto del termine cambiano però in funzione della modalità di accesso al FER X. Per gli impianti fino a 1 MW in accesso diretto il superamento del termine comporta la perdita del diritto al sostegno secondo le condizioni previste dal decreto. Per gli impianti ammessi attraverso le procedure competitive sono invece previste decurtazioni progressive del prezzo in caso di ritardo entro i limiti temporali stabiliti, fino alla decadenza dal meccanismo nei casi previsti.

La disponibilità della connessione, la maturità dell'iter autorizzativo e la cantierabilità del progetto diventano quindi elementi da verificare prima ancora di impegnare capitale nell'investimento.

 

La fase attuativa parte ora

 

Con la pubblicazione sul sito del MASE il 6 agosto 2026 e l'entrata in vigore il giorno successivo, il FER X definitivo è formalmente in vigore. Restano da completare alcuni passaggi attuativi, tra cui le regole operative del GSE e la determinazione da parte di ARERA dei prezzi per gli impianti in accesso diretto. Per le imprese agricole il lavoro può comunque iniziare sul piano progettuale: verificare disponibilità della connessione, ammissibilità dell'area o della copertura, iter autorizzativo, eventuale bonifica dell'amianto e sostenibilità finanziaria. Prima di assumere impegni che possano configurare l'avvio dell'investimento occorre invece verificare le condizioni previste dal FER X e, appena disponibili, le regole operative del GSE. Per gli impianti fino a 1 MW sarà inoltre decisiva la tariffa che ARERA dovrà definire entro 90 giorni dall'entrata in vigore. Solo con questi elementi l'impresa potrà completare il business plan e valutare con maggiore precisione la convenienza dell'investimento.