GASOLIO AGRICOLO, CONTRIBUTO DEL 20% FINO A 45 CENTESIMI AL LITRO: DOMANDE AGEA ENTRO IL 20 NOVEMBRE. LE PROCEDURE
Chi ha comprato gasolio e benzina per trattori e macchine agricole tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026 può chiedere allo Stato una parte della spesa. Dal 28 ottobre AGEA ha aperto nel SIAN la domanda per il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, in vigore dal 24 ottobre. Il termine per la presentazione delle domande è il 20 novembre. Le regole operative sono nelle istruzioni dell'Organismo pagatore n. 91/2026, firmate il 27 ottobre in attuazione della delibera del direttore dell'Agenzia n. 57.
Quanto spetta e chi può chiederlo
Il contributo è pari al 20% dei costi sostenuti per il carburante, fino a 45 centesimi per litro, nel limite di 60 milioni di euro per il 2026. Si calcola sull'imponibile delle fatture, IVA esclusa: con 10.000 euro di acquisti ammissibili il contributo teorico è di 2.000 euro. Il tetto di 45 centesimi per litro diventa il limite solo oltre i 2,25 euro al litro di imponibile (45 centesimi corrispondono al 20% di 2,25 euro). Se le richieste supereranno lo stanziamento, AGEA applicherà una riduzione uguale per tutti, il cosiddetto taglio lineare, e l'importo definitivo si conoscerà a domande chiuse. Il contributo non concorre al reddito né alla base IRAP.
Possono presentare domanda le imprese agricole con i requisiti dell'articolo 8-ter del decreto-legge 38/2026, lo stesso del credito d'imposta sugli acquisti di marzo-maggio, a prescindere da forma giuridica e regime contabile. Il nuovo contributo riguarda un periodo diverso, dal 1° giugno al 15 ottobre, ed è una misura distinta dal credito d'imposta, la cui domanda scadeva il 30 settembre. AGEA controlla che il fascicolo aziendale sia aggiornato, che l'impresa sia iscritta al registro delle imprese e che il richiedente sia agricoltore attivo. L'aiuto non spetta a chi ha in corso provvedimenti di sospensione dei pagamenti.
Come si presenta la domanda
La domanda si compila sul portale www.sian.it, anche tramite il CAA mandatario, partendo dal modulo precompilato con i dati del fascicolo aziendale. La finestra è di 24 giorni, dal 28 ottobre al 20 novembre. Nel quadro B vanno indicate le fatture di gasolio e benzina destinati esclusivamente ai mezzi usati nell'attività agricola. L'agricoltore dichiara, con responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, che le fatture corrispondono a quelle elettroniche trasmesse al Sistema di interscambio e visibili nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate. Le fatture si allegano in formato XML, p7m o PDF. Con l'XML il sistema carica numero, data, emittente e imponibile; con il PDF i dati vanno inseriti a mano e AGEA ne verifica la congruenza anche con algoritmi di intelligenza artificiale. Se la fattura comprende voci diverse da gasolio e benzina, si indica solo l'importo ammissibile.
Fatture emesse dopo il 15 ottobre
Sono valide anche le fatture con data successiva, purché riferite a carburante consegnato entro il 15 ottobre: la fattura differita può essere emessa entro il 15 del mese successivo. In questo caso nel quadro B vanno indicati numero e data dei documenti di trasporto o delle bolle di consegna, nel formato gg/mm/2026. Se il numero del DDT non è riportato in fattura, il documento va allegato alla domanda.
Pagamento, controlli e cumulo
Il decreto prevede il pagamento diretto da parte di AGEA, sul conto corrente collegato al fascicolo aziendale, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento AGEA che definisce modalità e termini per trasmettere la documentazione. Se emergono somme non dovute, l'Organismo pagatore può recuperarle anche compensandole con altri aiuti attraverso il Registro nazionale dei debitori. Il contributo è cumulabile con altri aiuti di Stato per costi diversi, o per gli stessi costi purché non si copra la medesima quota di spesa, nei limiti di intensità del regolamento (UE) 2022/2472. La base di calcolo è assunta al netto delle eventuali altre agevolazioni ricevute per i medesimi costi ammissibili. L'aiuto è concesso come regime SA.123714 (2026/N), nel quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea il 29 aprile 2026 per la crisi in Medio Oriente. Per ogni impresa il totale degli aiuti di questo quadro, comprese le imprese collegate nella stessa "impresa unica", non può superare 50.000 euro, e il limite vale per gli aiuti concessi entro il 31 dicembre 2026.