BIOGAS, ORE EQUIVALENTI E IMPIANTI ASSERVITI: LE NOVITÀ DELLA DELIBERA ARERA 174/2026 IN VIGORE DAL 1° LUGLIO

Con la deliberazione 174/2026/R/EEL del 19 maggio 2026 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha scritto le prime regole operative dell'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 - il cosiddetto DL Bollette, convertito con legge 10 aprile 2026, n. 49 - ridisegnando in modo strutturale il meccanismo dei Prezzi Minimi Garantiti per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas, biomasse solide e bioliquidi sostenibili. Il provvedimento, adottato in via d'urgenza senza consultazione preventiva, entra in vigore il 1° luglio 2026 e si applica al periodo 1° aprile 2026  - 31 dicembre 2030.

Al 30 aprile 2026 il parco biogas elettrico italiano conta 1.630 impianti per 831 MWe installati: una filiera che, come ha documentato in dettaglio Andrea Chiabrabndo, direttore tecnico del Consorzio Monviso Agroenergia nel convegno AgriBiogas 2026 di Caramagna Piemonte (il 15 maggio scorso), ha ancora 754 impianti per 681 MW da avviare alla riconversione a biometano entro il 2030, con circa il 60% del parco stimato non riconvertibile per ragioni tecniche o di distanza dalla rete gas. Per questi impianti il PMG non è un incentivo classico ma un meccanismo di integrazione dei ricavi calibrato sulla soglia minima di copertura dei costi di esercizio, senza il quale, come aveva ricordato nello stesso convegno il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, centinaia di aziende che hanno acceso mutui in un determinato quadro normativo rischiano di trovarsi improvvisamente senza i presupposti economici del proprio piano d'investimento.


La novità: le ore equivalenti semestrali


La modifica strutturale più rilevante introdotta dal DL Bollette e ora declinata operativamente dalla delibera ARERA è l'introduzione di un numero massimo di ore equivalenti semestrali (heq) entro cui viene riconosciuto il PMG. Fino al 30 giugno 2026 la remunerazione si applica senza limitazioni quantitative alla produzione effettiva; dal 1° luglio, la produzione che eccede il tetto semestrale di heq verrà remunerata ai soli prezzi di mercato, senza integrazione PMG. Le ore equivalenti si calcolano come rapporto tra l'energia elettrica netta prodotta nel semestre e la potenza nominale dell'impianto: a titolo esemplificativo un impianto da 999 kWe con heq fissate a 3.200 h/semestre vede il PMG riconosciuto su un massimo di circa 3.197 MWh per semestre, con la produzione eccedente che va interamente a mercato.


Il Gestore dei Servizi Energetici è incaricato di determinare il valore numerico delle heq per ciascuna tipologia di impianto prima dell'inizio di ogni semestre, con prima comunicazione da effettuare entro il 15 giugno 2026 per il secondo semestre in corso. Il quadro è quindi ancora parzialmente aperto: la delibera ARERA fornisce i criteri e le formule, i valori numerici concreti che determineranno l'effettiva entità del taglio sono attesi dal GSE.


Come cambia la formula di calcolo


La struttura del PMG resta tripartita - componente combustibile, componente operativa O&M, componente calore - ma la parte a copertura dei costi fissi operativi (manutenzione ordinaria e straordinaria, personale) viene ricalibrata con il fattore correttivo 4.000/heq. La logica è quella della ripartizione dei costi fissi: se le ore remunerate scendono al di sotto di 4.000 per semestre il PMG unitario in €/MWh aumenta in modo proporzionale, compensando parzialmente la riduzione della base di energia incentivata su cui spalmare gli oneri strutturali. Quando heq è pari a 4.000, il calcolo rimane invariato. Rimangono invece inalterate nella struttura la componente combustibile (PMG,comb) e quella relativa alla gestione del digestato (smalt). Il risultato pratico è che, in caso di taglio delle ore, il PMG unitario cresce ma i ricavi complessivi calano comunque, poiché si riduce la quantità di energia remunerata a condizioni garantite.


La distinzione: impianti asserviti e non asserviti al processo produttivo


La delibera introduce una distinzione di primaria rilevanza gestionale tra impianti asserviti a un processo produttivo e impianti non asserviti. Quando il GSE accerta il rischio di superamento dei tendenziali di spesa stabiliti dal DL Bollette  (160 milioni di euro per il 2026, con valori in progressiva crescita fino a 432 milioni nel 2028 per il solo comparto biogas, poi in calo fino a 381,9 milioni nel 2030 e a 50,1 milioni per gli anni dal 2031 al 2037) la riduzione delle heq, fino all'azzeramento, viene applicata prioritariamente agli impianti non asserviti. Gli impianti asserviti godono invece di protezione prioritaria e subiscono tagli solo in subordine.


Un impianto è classificabile quale asservito se è collegato direttamente a uno stabilimento produttivo, in termini elettrici (nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o di un sistema semplice di produzione e consumo) oppure in termini termici (per cessione di calore in cogenerazione), e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: l'assenza della sua produzione rende impossibile il ciclo produttivo, oppure ne comporta un aggravio di costi. Per gli impianti con sola connessione elettrica la condizione di aggravio di costi è verificata quando la valorizzazione convenzionale dell'energia consumata in sito (PUN più oneri di rete e di sistema) risulta superiore al PMG dell'impianto: con i livelli di prezzo attualmente strutturali nel mercato elettrico italiano, in cui il PUN è sistematicamente inferiore al PMG, tale soglia è difficile da raggiungere. Più agevole invece la posizione degli impianti con connessione termica in cogenerazione, per i quali la condizione di aggravio è valutata confrontando il costo del calore prodotto da biogas con quello alternativo da caldaia a gas, senza che sia richiesta una soglia quantitativa minima di calore ceduto.


Validità oltre il 2030 e aspetti ancora aperti


l PMG è riconosciuto in via generale fino al 31 dicembre 2030. Una proroga fino al 31 dicembre 2037 è prevista esclusivamente per gli impianti a biogas di potenza non superiore a 300 kW non riconvertiti a biometano e per gli impianti che hanno realizzato gli interventi incentivati ai sensi del DM MASE 13 marzo 2024, n. 99. Il Consorzio Monviso Agroenergia, che rappresenta 226 impianti di biogas agricolo e oltre 2.260 aziende coinvolte nella filiera, ha annunciato la propria partecipazione alla consultazione postuma. Gli operatori attendono ancora dal GSE i valori numerici delle heq per il secondo semestre, la definizione dei criteri di verifica documentale della condizione di asservimento per via termica e le modalità operative, mensili o a conguaglio annuale, con cui il taglio verrà applicato nella liquidazione.