IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA NUOVE REGOLE DELL’OCM PER RAFFORZARE GLI AGRICOLTORI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE
Contratti scritti obbligatori, maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi, più poteri alle organizzazioni di produttori, meccanismi di mediazione nelle controversie commerciali e tutela delle denominazioni delle carni. Sono alcune delle principali novità contenute nel regolamento approvato ieri dal Parlamento europeo con 560 voti favorevoli, 75 contrari e 25 astensioni, con l'obiettivo di rafforzare la posizione economica degli agricoltori nella filiera alimentare e contribuire a una più equa distribuzione del valore aggiunto. Il testo, sulla base della relazione dall'eurodeputata francese del Partito Popolare Europeo Céline Imart, modifica tre regolamenti cardine dell'organizzazione comune dei mercati agricoli: il Regolamento (UE) n. 1308/2013, il Regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC e il Regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune.
Il provvedimento nasce dalla proposta della Commissione europea COM(2024)0577 del dicembre 2024, elaborata in risposta alle difficoltà strutturali che il settore agricolo europeo ha dovuto affrontare negli ultimi anni: aumento e volatilità dei costi di produzione, crisi geopolitiche, perturbazioni delle catene di approvvigionamento, eventi climatici estremi e crescente squilibrio nella distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare.
Contratti scritti obbligatori e meccanismi di revisione del prezzo
Uno dei pilastri del nuovo regolamento è l'estensione dell'obbligo di contratti scritti ben oltre il comparto lattiero-caseario, dove tale obbligo era già previsto in forma limitata. Le nuove disposizioni introducono l'obbligo per tutte le consegne di prodotti agricoli effettuate da agricoltori, associazioni di agricoltori, organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di organizzazioni di produttori verso trasformatori, distributori e rivenditori al dettaglio.
I contratti dovranno essere conclusi prima della consegna, in forma scritta anche elettronica, e dovranno contenere il prezzo o i criteri per la sua determinazione, le quantità e la qualità dei prodotti, le modalità e i tempi di consegna, le condizioni di pagamento e le clausole relative ai casi di forza maggiore. Per i contratti di durata superiore a sei mesi nel comparto lattiero-caseario e superiore a dodici mesi negli altri comparti, viene introdotta una clausola di revisione obbligatoria attivabile dall'agricoltore una volta decorso il periodo minimo iniziale. Lo strumento è stato concepito per consentire l'adeguamento delle condizioni economiche in presenza di variazioni rilevanti dei costi di produzione o delle condizioni di mercato, comprese situazioni derivanti da crisi geopolitiche, calamità naturali o eventi climatici eccezionali.
Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a stabilire e pubblicare online parametri di riferimento e indicatori oggettivi da utilizzare nella definizione dei prezzi e delle formule contrattuali, contribuendo a una maggiore trasparenza del mercato.
Sono previste deroghe specifiche per particolari modalità tradizionali di commercializzazione, per prodotti altamente deperibili o stagionali, per forniture a microimprese e piccole imprese e per consegne di valore complessivo inferiore a 10.000 euro.
Mediazione obbligatoria nelle controversie
Tra le novità più significative figura l'introduzione di strumenti di mediazione per la risoluzione delle controversie contrattuali.
Gli Stati membri dovranno predisporre meccanismi di mediazione ai quali le parti potranno ricorrere in caso di disaccordi sull'applicazione o sulla revisione dei contratti. L'obiettivo è favorire la composizione delle controversie senza ricorrere immediatamente al contenzioso giudiziario, riducendo tempi e costi e rafforzando la tutela della parte economicamente più debole della relazione commerciale.
Organizzazioni di produttori: più poteri e semplificazioni
Il regolamento rafforza in modo significativo il ruolo delle organizzazioni di produttori nell'organizzazione del mercato e nella contrattazione collettiva. Le OP potranno negoziare direttamente con gli acquirenti e vengono introdotte disposizioni volte a impedire che gli operatori commerciali aggirino le organizzazioni riconosciute contattando direttamente i singoli produttori aderenti.
Una delle innovazioni più rilevanti riguarda la possibilità di ottenere il riconoscimento simultaneo in più comparti mediante un'unica domanda, superando l'attuale sistema che richiede procedure separate.
Le organizzazioni che hanno presentato domanda di riconoscimento potranno inoltre beneficiare delle deroghe alle norme sulla concorrenza previste dall'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 già nei quattro mesi successivi alla presentazione della domanda oppure, in assenza di una decisione dell'autorità competente, fino a cinque anni. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute potranno negoziare termini contrattuali, compreso il prezzo, per conto delle organizzazioni aderenti, purché il volume oggetto della negoziazione non superi il 36% della produzione nazionale del prodotto interessato.
Etichettatura: "giusto", "equo" e "filiera corta" con requisiti definiti
Per la prima volta viene introdotta a livello europeo una disciplina organica delle indicazioni facoltative relative alle modalità commerciali. Le espressioni "giusto", "equo" o equivalenti potranno essere utilizzate nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli soltanto quando le modalità commerciali garantiscano relazioni stabili e trasparenti tra produttori e acquirenti, prezzi considerati remunerativi dagli agricoltori coinvolti e iniziative collettive coerenti con almeno uno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Particolare attenzione viene riservata alle iniziative che favoriscono lo sviluppo delle comunità rurali e il rafforzamento di organizzazioni collettive a controllo democratico.
L'indicazione "filiera corta" potrà essere utilizzata esclusivamente in presenza di un rapporto diretto o geograficamente prossimo tra produttore e consumatore finale, con un numero limitato di intermediari e con la possibilità per il consumatore di identificare chiaramente l'origine delle materie prime. Le nuove disposizioni in materia di indicazioni facoltative entreranno in applicazione due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.
La carne resta "carne": designazioni riservate e divieto per i prodotti ottenuti da colture cellulari
Un capitolo particolarmente rilevante riguarda la definizione giuridica della carne e la protezione delle relative denominazioni commerciali. Il regolamento introduce nell'Allegato VII del Regolamento (UE) n. 1308/2013 una nuova Parte I bis che definisce la carne come le parti commestibili di un animale rientranti nell'ambito di applicazione della normativa europea e i prodotti a base di carne quali i prodotti derivati dalla carne stessa, a condizione che gli ingredienti aggiunti non sostituiscano totalmente o parzialmente i suoi componenti essenziali.
Le denominazioni tradizionalmente associate alla carne e ai suoi tagli saranno riservate esclusivamente ai prodotti derivati da animali allevati. Tali denominazioni non potranno essere utilizzate per prodotti privi di contenuto carneo, compresi quelli ottenuti mediante colture cellulari o tessuti derivati da animali. Tra le denominazioni interessate figurano termini quali bistecca, filetto, costata, fiorentina, bacon, petto, coscia, lombata, braciola e fegato.
Le disposizioni entreranno in applicazione tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento e sarà previsto un ulteriore periodo transitorio di tre anni per i prodotti già immessi sul mercato o importati prima della data di applicazione.
Sostegno finanziario potenziato e maggiore flessibilità nella PAC
Sul versante dei piani strategici della PAC il regolamento introduce una serie di misure destinate a rafforzare la capacità di risposta delle organizzazioni di produttori. Il contributo finanziario dell'Unione ai programmi operativi potrà aumentare dal 50% al 70% quando le perdite di produzione superano il 30% della media triennale a causa di condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.
Lo stesso livello di cofinanziamento del 70% sarà applicabile agli investimenti effettuati da giovani agricoltori o nuovi produttori che aderiscono per la prima volta a un'organizzazione di produttori riconosciuta, nell'ambito del primo programma operativo o nei tre anni successivi all'adesione. Negli Stati membri in cui il livello di organizzazione del comparto ortofrutticolo è rimasto inferiore al 10% per tre anni consecutivi, è previsto un incremento supplementare del 10% dell'aiuto finanziario dell'Unione. Dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri possono inoltre destinare fino al 6% delle risorse assegnate ai pagamenti diretti per finanziare interventi nei cosiddetti "altri settori", ampliando la flessibilità di utilizzo degli strumenti della PAC.
Gli effetti per l'agricoltura italiana
Le nuove disposizioni potrebbero avere effetti particolarmente significativi in Italia, dove il livello di aggregazione dei produttori è già elevato in comparti quali ortofrutta, latte, vino e trasformazione del pomodoro. L'ampliamento dei poteri negoziali delle organizzazioni di produttori, l'introduzione di parametri di riferimento per la formazione dei prezzi e la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione nelle controversie potrebbero contribuire a rafforzare la posizione economica delle imprese agricole nei confronti dell'industria di trasformazione e della grande distribuzione. Particolarmente rilevante appare inoltre il rafforzamento degli strumenti di gestione delle crisi e degli incentivi destinati ai giovani agricoltori, in una fase in cui il ricambio generazionale e la resilienza delle imprese rappresentano due delle principali sfide del settore primario italiano.
Il commento della relatrice e i prossimi passi
Commentando il voto, la relatrice Céline Imart ha definito il regolamento "una vittoria importante per gli agricoltori europei", evidenziando l'introduzione di contratti più equilibrati, strumenti di mediazione obbligatoria nelle controversie e nuove possibilità operative per le organizzazioni di produttori. L'eurodeputata francese ha inoltre sottolineato l'importanza delle disposizioni relative alle denominazioni delle carni, affermando che termini come "bistecca" e "fegato" dovranno rimanere riservati ai prodotti zootecnici, a tutela della trasparenza nei confronti dei consumatori e del patrimonio produttivo europeo.
Dopo il voto del Parlamento europeo il testo dovrà ora essere approvato formalmente dal Consiglio dell'Unione europea. Successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Le principali disposizioni troveranno applicazione dopo due anni, mentre le norme relative alle denominazioni delle carni entreranno in vigore dopo tre anni.